COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 13.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 51. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AMOROSI – GARA AMOROSI I DIONIS CASTELVENERE DEL 20.01.2014 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 68 del 13.02.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
51. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AMOROSI – GARA AMOROSI I DIONIS CASTELVENERE
DEL 20.01.2014 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 61 del 23.01.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha
inflitto, a carico del calciatore Palmieri Domenico, la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata postale, in data 29.01.2014, la società Amorosi ha proposto reclamo avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può trovare accoglimento. Invero, la reclamante, in sede di audizione, ha ribadito quanto già enunciato nell’atto d’impugnazione, ossia che il calciatore Palmieri Domenico non avrebbe “strappato il cartellino dalla mano dell’arbitro” e che, nella concitazione di una protesta contenuta in termini civili, avrebbe soltanto “urtato la mano dell’arbitro”, facendogli cadere il cartellino rosso. L’impugnazione della società reclamante non può essere accolta per un motivo ineludibile: il direttore di gara, nel proprio rapporto ufficiale, non ha segnalato che il “cartellino” sia caduto a terra, ma, bensì, che il calciatore Palmieri Domenico l’ha “gettato per terra”. Al di là, dunque, di ogni distinguo logico interpretativo potenziale, appare palese il significato spregiativo del gesto che, sulla base del principio giuridico-sportivo, che individua gli atti ufficiali di gara quali fonti privilegiate di prova, non può essere confutato, se non da documentazione probante. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Amorosi, confermando la squalifica a carico del calciatore Palmieri Domenico; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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