COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 60 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. CASSINADRI SIMONE, tess.A.C.Carpineti, sig. RODOLFI MARIO CLAUDIO, dirigente A.C. Carpineti e A.C. CARPINETI – camp. I^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°32 del 12.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
60 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
a carico calc. CASSINADRI SIMONE, tess.A.C.Carpineti, sig. RODOLFI MARIO CLAUDIO, dirigente
A.C. Carpineti e A.C. CARPINETI - camp. I^ categoria
Con nota 13.1.2014 n.3438/418, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig. CASSINADRI SIMONE, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 10, comma 2, del C.G.S. ,
anche in relazione all’art.21, comma 4, delle N.O.I.F., perché malgrado nella corrente stagione sportiva fosse stato inserito nel foglio
di censimento della soc. A.S.D. Baiso Secchia nella qualità di dirigente, in data 4.10.2013 formalizzava un successivo tesseramento in
qualità di calciatore con la soc. A.C. Carpineti, in spregio alle disposizioni vigenti in tema di tesseramento che vietano ai dirigenti di
società il duplice tesseramento, nell’ambito della medesima stagione sportiva, quali calciatori o tecnici o di assumere la qualifica di
dirigente presso altra società, partecipando così indebitamente, fra le fila dell’A.C. Carpineti alle gare Carpineti – Aurora del
6.10.2013, Pol. Il Cervo – Carpineti del 30.10.2013, Cervarese - Carpineti del 10.11.2013 e Carpineti – Fornovo del 17.10.2013, tutte
valide per il campionato di I^ categoria – girone B;
- il sig. RODOLFI MARIO CLAUDIO, nella qualità di dirigente accompagnatore dell’A.C. Carpineti, della violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., per aver sottoscritto la distinta delle gare sopra indicate, nelle quali
affermava che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la società, malgrado il calc. Cassinadri Simone non ne avesse
titolo; - la società A.C. CARPINETI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2, del C.G.S., per le condotte
riconducibili a carico di propri tesserati e/o delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.
Ritualmente eseguite le notifiche le parti deferite hanno inviato memoria difensiva in cui spiegano, come già avvenuto
nell'esposto inviato alla stessa Procura Federale in data 17.12.2013, che nell'ottobre 2013 l'A.C.Carpineti tesserava il sig.
CASSINADRI, che all'epoca risultava libero da vincoli di tesseramento. Successivamente, a seguito dell'inserimento del sig.
Cassinadri nella distinta giocatori della gara Carpineti-Cavola dell'1.12.2013, segnalato con reclamo dall'U.S.D.Cavola, veniva in
evidenza che il sig. Cassinadri era stato tesserato, quale dirigente, dall'A.S.D. Baiso Secchia, funzione per la quale il sig. Cassinadri si
era dimesso il 27.9.2013 con lettera consegnata al Presidente di detta società che si era impegnato a darne comunicazione al
C.R.E.R.. Purtroppo tale comunicazione non venne mai effettuata. In considerazione di quanto esposto, stante la collaborazione
fattiva da parte della società, che si è immediatamente autodenunciata alla Procura Federale dei fatti de quibus, nonostante l'assenza
di qualsivoglia responsabilità per le condotte contestate, ritiene doverosa l'applicazione di sanzioni particolarmente ridotte, anche in
relazione all'art. 24 del C.G.S., tenuto conto che il presente procedimento disciplinare è stato aperto ed istruito dalla società deferita.
Chiedono la sanzione dell'ammonizione o, in subordine, dell'ammenda nella misura ritenuta di giustizia. Le parti deferite sono presenti
all'odierno dibattimento, a mezzo di propri rappresentanti.
Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con i
rappresentati delle parti deferite per l’applicazione dell’istituto del patteggiamento, ai sensi degli artt. 23 e 24 del C.G.S. per : 1
giornata di squalifica per il calc. CASSINADRI SIMONE, 10 giorni di inibizione per il dirigente RODOLFI MARIO CLAUDIO e € 200 di
ammenda per l'A.C. CARPINETI.
La Commissione, - letto il deferimento e la memoria presentata dalle parti;
- sentito il Rappresentante della Procura Federale;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni concordate, con ordinanza non
impugnabile dalle parti deferite, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.;
- visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. CASSINADRI SIMONE 1 giornata di squalifica, al dir. RODOLFI MARIO CLAUDIO 10
giorni di inibizione ed all'A.C. CARPINETI l'ammenda di € 200.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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