COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 del 07.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di TOSONE Eddi e ASD MANZANESE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 del 07.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di TOSONE Eddi e ASD MANZANESE Visto il deferimento del Vice Procuratore federale disposto in data 11.12.2013 nei confronti del sig. Eddi TOSONE e della ASD MANZANESE: il primo per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere svolto indebitamente attività di proselitismo, contattando personalmente, in data 26.6.2012, il padre esercente la potestà genitoriale di due giovani calciatori ed organizzando, il pomeriggio dello stesso giorno, una riunione presso la sede societaria nel chiaro intento di convincerlo, con il supporto dell’allenatore, a far trasferire i propri figli per la s.s. 2013/2014, nonostante gli stessi fossero all’epoca ancora regolarmente tesserati per altra Società; la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte violative ascritte al proprio dirigente TOSONE Eddi e al proprio allenatore, la CDT convocava i deferiti TOSONE e ASD MANZANESE (l’allenatore era invece oggetto di autonomo deferimento avanti la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico) e la Procura Federale per l’udienza del 30.01.2014. All’udienza comparivano il sig. Eddi TOSONE, assistito da legale di fiducia come da delega scritta, nonché il sig. Bartolomeo Lavanga per la Società, che dimetteva delega scritta a lui conferita dal presidente della ASD MANZANESE, sig. Nelio Taboga. Compariva altresì il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale. L’accorta difesa del sig. TOSONE, dimetteva in udienza in copia una dichiarazione scritta, datata 23.12.2013 a firma del genitore dei due calciatori, accompagnata da fotocopia del documento di identità di quest’ultimo, nella quale il dichiarante affermava di essersi recato, tra il 18 ed il 20 giugno 2013, presso la sede della ASD MANZANESE, al fine di chiedere informazioni in merito ad un Summer Camp che la Società era in procinto di organizzare, e di avervi incontrato il sig. TOSONE ma non l’allenatore. Altresì, la stessa abile difesa del TOSONE riusciva a focalizzare che il deferimento riguardava solamente i fatti del 26 giugno 2013, e correttamente non ammetteva che il contraddittorio riguardasse anche altri fatti, pur menzionati negli atti di indagine; in ogni caso, negava fermamente che il TOSONE avesse svolto attività di proselitismo, affermando che lo stesso si era semplicemente limitato a fornire informazioni in merito ad un Camp estivo, regolarmente autorizzato, organizzato dalla ASD MANZANESE in collaborazione con la Scuola Calcio della F.C. Internazionale di Milano; e che comunque non era stata sua l’iniziativa, ma le richieste di informazioni erano state avanzate proprio dal genitore dei ragazzi, su invito di un comune conoscente. Chiedeva pertanto il proscioglimento da ogni addebito per il TOSONE, così come pure faceva il sig. Lavanga nell’interesse della Società. I fatti che avevano dato corso al deferimento erano segnatamente i seguenti. Il data 26.06.2013, il padre dei due calciatori minori, tesserati per altra Società, informava il Segretario della Società di appartenenza dei due figli che nel pomeriggio (alle ore 18.00) si sarebbe dovuto recare ad un incontro presso la sede della Società ASD MANZANESE, dietro invito di un comune conoscente, non tesserato FIGC. Negli atti vagliati dalla Procura Federale è presente una email, datata proprio 26.06.2013 (ore 10.24) ed inviata dal detto segretario al Comitato Regionale FIGC di Trieste, per stigmatizzare tale convocazione; lo stesso segretario, convocato dalla Procura Federale in sede di audizione, ha confermato integralmente ed in ogni parte il contenuto di tale email, precisando che nella mattinata del 26.06.2013 aveva appreso della convocazione dal genitore dei due ragazzi, e di avere avuto dal medesimo conferma, qualche giorno dopo, del fatto che l’incontro si era effettivamente tenuto e che lo scopo dello stesso era stato quello di conoscere le sue “intenzioni riguardo i figli per la Stagione sportiva 2013/2014”, anche se poi quel genitore aveva dichiarato ai dirigenti della MANZANESE che intendeva far comunque proseguire ai figli l’attività presso la Società per cui i figli erano già tesserati. Il genitore, sentito anche lui dalla Procura Federale, ha confermato di essere stato contattato prima dal comune conoscente e poi dal sig. TOSONE, al fine di trasferire i propri figli alla ASD MANZANESE, “in quanto la Società poteva dare di più in relazione alla carriera calcistica” dei due ragazzi. Al colloquio, effettivamente tenutosi, sarebbero stati presenti TOSONE e l’allenatore, i quali lo avrebbero espressamente invitato a tesserare i propri figli con la ASD MANZANESE, “ribadendo che ne avrebbero favorito la carriera calcistica”. Un secondo incontro si sarebbe poi svolto anche il 25 luglio 2013, sempre alla presenza dell’allenatore e di TOSONE, e con le stesse finalità; in entrambe le circostanze, il genitore avrebbe declinato l’invito. L’invito al tesseramento è stato negato da TOSONE nella audizione da lui avuta con il rappresentante della Procura Federale (“nell’occasione non abbiamo parlato di eventuali tesseramenti”), quanto meno in relazione al primo dei due incontri; l’allenatore, invece, ha confermato come nel primo colloquio il sig. TOSONE avrebbe spiegato al genitore la struttura della Società, “prospettando la possibilità di tesserare questo ragazzo con la Manzanese”, salvo poi ulteriormente precisare al rappresentante della Procura Federale che lo scopo del primo incontro sarebbe stato principalmente quello di esaminare la possibilità di partecipazione ad un Camp estivo, e solo in un secondo momento si sarebbe prospettata la possibilità di un tesseramento. Ciò premesso, dal complesso degli atti di indagine, ed indirettamente anche da quanto emerso in sede di audizione, la responsabilità dei deferiti appare assolutamente comprovata. In disparte la circostanza per cui i deferiti hanno la possibilità, loro riconosciuta dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 30, co. 8 C.G.S.), di esaminare gli atti del deferimento, chiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa. e di presentare memorie e documenti a loro difesa nel termine “fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento”, e che nel caso di specie tale facoltà non è stata esercitata, provvedendosi invece al tardivo inescusabile deposito di documenti in sede di dibattimento (la dichiarazione del genitore è significativamente datata 23.12.2013, e quindi ben avrebbe potuto essere dimessa in tempo utile), va evidenziato come emerga inequivocabilmente: a) come il genitore dei due calciatori sia stato raggiunto da una telefonata nella mattinata del 26.06.2013, finalizzata ad una riunione, che si sarebbe dovuta svolgere lo stesso giorno, alle 18.00, presso la ASD MANZANESE b) come di tale telefonata sia stato immediatamente notiziato il Segretario della società di appartenenza dei due giovani calciatori, che ha subito denunciato il fatto (con e mail incontestabilmente datata lo stesso giorno 26.06.2013) al Comitato Regionale della FIGC c) come il genitore abbia dichiarato alla Procura Federale che l’incontro del 26.06.2013, in costanza di tesseramento per l’altra Società, alla presenza di TOSONE e dell’allenatore sia stato effettivamente dedicato alla richiesta di far tesserare i suoi due figli con la ASD MANZANESE d) come il Camp Estivo organizzato dalla ASD MANZANESE, ritualmente autorizzato, si sia effettivamente svolto tra il 24 ed il 28.06.2013 e) come i due ragazzi non abbiano preso parte al Camp, né abbiano poi abbandonato la Società di appartenenza. Da quanto sopra, ed in particolare anche dalle dichiarazioni del genitore, non contraddette da quelle contenute nella (tardiva) dichiarazione del 23.12.2013 dimessa in fotocopia dalla difesa del TOSONE, emerge come ci siano stati effettivamente colloqui finalizzati ad avere chiarimenti in merito al Camp Estivo (evidentemente antecedenti il suo svolgimento), ma emerge altresì come gli incontri siano stati più d’uno, e come in particolare in data 26.06.2013 (a Camp Estivo quindi già in corso) si sia svolta senza alcun dubbio una riunione, alla presenza di TOSONE e dell’allenatore (circostanza questa da entrambi confermata), in cui logicamente non si è parlato di iscrizione al Camp che era già in corso, ma piuttosto della organizzazione della Società ASD MANZANESE , delle prospettive dei due ragazzi e della possibilità di addivenire ad un loro tesseramento per la stagione ventura. Essendo all’epoca, e almeno fino al 30.06.2013, i due giovani già tesserati per altra Società, diversa dalla ASD MANZANESE, sussiste inequivocabilmente la contestata violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva. Al riguardo, la C.D.T. ritiene congrue e proporzionate alle contestate violazioni le richieste della Procura Federale (5 mesi di inibizione a carico del sig. TOSONE Eddi, euro 600,00 di ammenda a carico della Società), anche in ragione delle peculiarità della vicenda, come sopra descritta. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide: 1) dispone a carico del sig. TOSONE Eddi la sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque) 2) dispone a carico della società ASD MANZANESE, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della ammenda di € 600,00 (seicento/00). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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