COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 del 07.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. CAROLI Antonio, Dirigente della società A.S.D. FALCHI VIS PAS, e della società A.S.D. FALCHI VIS PAS.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 80 del 07.02.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. CAROLI Antonio,
Dirigente della società A.S.D. FALCHI VIS PAS, e della società A.S.D. FALCHI VIS PAS.
Il deferimento: con raccomandata dd 11.12.2013, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32
comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il
sig. CAROLI Antonio, e la società A.S.D. FALCHI VIS PAS per rispondere rispettivamente:
- Il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S.
per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzioni
delle sanzioni, per aver svolto indebita attività di proselitismo nei confronti di due giovani
calciatori all’epoca dei fatti regolarmente tesserati per altra Società;
- La società A.S.D. FALCHI VIS PAS, della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per
responsabilità oggettiva “in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente
come sopra descritta”.
Il dibattimento. Convocati per la riunione dell’30.01.2014, avanti alla CDT FVG comparivano i sigg.ri
CAROLI Antonio e Cigana Roberto, quest’ultimo in qualità di Presidente della A.S.D. FALCHI VIS
PAS. Il sig. CAROLI evidenziava che a seguito di un invito in una pizzeria di alcuni genitori, i cui figli
avevano espresso la decisione di lasciare la Società di appartenenza, si è limitato a rappresentare
loro che di li a poco ci sarebbe stata una riunione, nel corso della quale sarebbe stata illustrata la
attività della ASD FALCHI VIS PAS, e che se avessero voluto, avrebbero potuto parteciparvi per farsi
una loro idea; inquadrando il suddetto incontro come una semplice chiacchierata in pizzeria, dato
anche che nessun trasferimento si è effettivamente perfezionato, i sigg.ri CAROLI e Cigana hanno
sottolineato di aver operato in assoluta trasparenza e buona fede e di aver chiarito ogni aspetto con
la società detentrice dei cartellini dei due giovani atleti. Comunque hanno chiesto di poter patteggiare
la sanzione con la Procura Federale.
Le conclusioni La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott.
Salvatore Galeota. Le parti presenti hanno concordato ex art. 23 C.G.S. il patteggiamento come
segue: quanto al sig. CAROLI Antonio in mesi 2 di inibizione (pena base mesi 3 ridotta di un
terzo);
quanto l’A.S.D. FALCHI VIS PAS euro 400 di ammenda (sanzione base euro 600 ridotta di un
terzo).
La motivazione. Effettivamente dalla istruttoria presentata dalla Procura Federale è emerso che un
incontro finalizzato a rappresentare ai genitori di due giovani calciatori la realtà della società deferita
sia avvenuto, e che sia avvenuto durante la regolare vigenza del vincolo di tesseramento dei due
giovani atleti con altra società. L’imputabilità del fatto al Dirigente CAROLI, nonostante l’asserita
buona fede, è provata; la responsabilità oggettiva della Società ne è conseguenza.
L’organo giudicante ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la
sanzione patteggiata.
P.Q.M.
La CDT-FVG dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei
richiedenti, l’applicazione delle concordate sanzioni come segue:
- al sig. CAROLI Antonio mesi 2 di inibizione;
- A.S.D. FALCHI VIS PAS euro 400 di ammenda;
Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle
parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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