COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 del 13.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. RONCHI CALCIO (Campionato Giovanissimi Provinciale – Gir. A) in merito alla sanzione della squalifica per otto gare effettive del proprio calciatore PIAGNO Mauro (in C.U. n. 36 del Comitato di Gorizia dd. 26.01.2014)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 del 13.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. RONCHI CALCIO (Campionato Giovanissimi Provinciale – Gir. A) in merito alla sanzione della squalifica per otto gare effettive del proprio calciatore PIAGNO Mauro (in C.U. n. 36 del Comitato di Gorizia dd. 26.01.2014) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 36 dd. 26.01.2014 il G.S.T infliggeva al calciatore PIAGNO Mauro la squalifica per otto gare effettive perché “Capitano della squadra, veniva espulso al 34°minuto del 1° tempo dopo aver rivolto all'arbitro una frase irriguardosa per protestare contro una sua decisione. Prima di uscire, si toglieva la fascia di capitano e la lanciava addosso al direttore di gara in segno di disprezzo.” Fatti avvenuti in data 26.01.2014, nel corso della gara A.S.D. PIERIS – A.S.D. ROCHI CALCIO, valida per il campionato “Giovanissimi Provinciale – Gir. A”. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. RONCHI CALCIO impugnava tale decisione, lamentando l'eccessiva asprezza della sanzione e fornendo una ricostruzione dei fatti, quanto alla seconda delle condotte addebitate al PIAGNO, difforme dalla refertazione arbitrale. La reclamante infatti riconosceva che il proprio calciatore aveva proferito una espressione irriguardosa nei confronti del direttore di gara meritevole di essere sanzionata con l'espulsione, ma negava che il PIAGNO avesse gettato intenzionalmente al direttore di gara, colpendolo, la fascia di capitano. Più precisamente, la reclamante esponeva che il PIAGNO, alla notifica dell'espulsione, “innervosito sia dal cartellino sia anche dal motivo da cui emerge la sua protesta”, si è sfilato la fascia di capitano e l'ha lanciata, senza voltarsi, alle proprie spalle, al compagno di squadra destinato a riceverla. Una simile condotta, a dire della reclamante, avrebbe quindi indotto l'arbitro (asseritamente posizionato lateralmente al PIAGNO) a ritenere, in modo errato, che la fascia fosse stata indirizzata a lui con fare stizzoso. Nel ribadire che, in ogni caso, l'arbitro non era stato colpito dalla fascia, la reclamante concludeva chiedendo la riduzione della squalifica del proprio calciatore in misura rapporta all'effettiva gravità dei fatti in esame. Data la estrema sinteticità del referto di gara, la CDT ha ritenuto opportuno fare uso dei suoi poteri di indagine ex art. 34 CGS ed ha chiesto all'arbitro, per il tramite del competente rappresentante dell'AIA, un supplemento di rapporto. In tale documento il direttore di gara ha confermato in modo chiaro di essere stato colpito dalla fascia lanciatagli dal PIAGNO, evidenziando inoltre la mancanza di elementi che potessero mettere in discussione la volontarietà di tale gesto. In considerazione della fede privilegiata che l'art. 35 CGS riconosce ai referti di dell'arbitro ed ai loro supplementi, la condotta addebita al PIAGNO è quindi da considerarsi pienamente provata. Ciò nonostante, il reclamo è egualmente fondato, e merita accoglimento, essendo la sanzione in concreto irrogata dal G.S.T. sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti. Otto giornate di squalifica è infatti la sanzione minima prevista in caso di condotta violenta nei confronti del direttore di gara, ai sensi di quanto disposti dall'art. 19, punto 4, lett. d) CGS. Il caso di specie, tuttavia, non integra minimamente alcuna ipotesi di violenza, sicché i fatti addebitati al PIAGNO, per come refertati, devono essere valutati alla luce della fattispecie prevista dall'art. 19, punto 4, lett. a), che prevede la sanzione minima della squalifica di due giornate in caso di condotta irriguardosa o ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. Detta sanzione, però, non è applicabile al caso di specie nella sua misura minima in quanto il calciatore non si è limitato ad una contestazione meramente verbale ma si anche reso protagonista di un plateale gesto gravemente irrispettoso. Non va poi dimenticata l’aggravante prevista dall'art. 73. c. 4. NOIF, doverosamente riconosciuta, che è data dal grado di capitano, e quindi dalla funzione di esempio e di riferimento per i compagni di squadra che il calciatore vestiva nella fattispecie. Tenuto conto d’altro canto, in termini a lui favorevoli, delle scuse presentate dal PIAGNO all'arbitro al termine della gara, indice di presa di coscienza della gravità del gesto e di pentimento, nonché della sua giovane età che gli permette di apprezzare maggiormente l’aspetto educativo della sanzione rispetto a quello repressivo, sanzione equa e giusta appare essere quella indicata in dispositivo. P.Q.M. La C.D.T.- FVG, in accoglimento del reclamo della A.S.D. RONCHI CALCIO, riduce la squalifica inflitta al calciatore PIAGNO Mauro a quattro giornate di gara e dispone il non addebito della tassa reclamo.
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