COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: PASSO CORESE – POGGIO MOIANO del 24.11.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: PASSO CORESE – POGGIO MOIANO del 24.11.2013 – Campionato I Categoria) La Società PASSO CORESE ha eccepito la regolarità della gara in prima istanza, assumendo che nella squadra della Società POGGIO MOIANO avrebbe preso parte un calciatore non identificato con la maglia n. 17. A seguito del rigetto motivato del reclamo, da parte del Giudice Sportivo, la reclamante ha adito questo Organo di Giustizia Sportiva , ribadendo la stessa deduzione contenuta nel primo ricorso, che, cioè, avrebbe partecipato alla gara, in sostituzione del n. 10 del POGGIO MOIANO, un giocatore recante il numero di maglia 17, non identificato poiché allo stesso numero non compariva alcun nominativo della lista di gara della stessa Società. La reclamante chiede quindi che venga inflitta alla controparte la punizione della perdita della gara. Tale richiesta e le relative motivazioni, sono state confermate ed insistite nel corso dell’audizione della Società PASSO CORESE. Si osserva immediatamente che quanto asserito dalla Società ricorrente, è pienamente smentito dal contenuto degli atti ufficiali e dal supplemento di rapporto, reso dall’arbitro al giudice di prime cure: al 35mo del secondo tempo per il POGGIO MOIANO, in sostituzione del n. 10 – MARCHIONI ANDREA, entrava in campo il n. 18 LUPI DANILO e non il n, 17 come erroneamente annotato dal Direttore di gara nel rapporto consegnato alla Società PASSO CORESE. Poiché, quindi, le lamentele della reclamante si rivelano infondate, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnat, così come anticipato sul C.U. n. 151 del 31.1.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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