COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 9.1.2014 (Gara: PASSO CORESE – POGGIO MOIANO del 24.11.2013 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL
RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 9.1.2014
(Gara: PASSO CORESE – POGGIO MOIANO del 24.11.2013 – Campionato I Categoria)
La Società PASSO CORESE ha eccepito la regolarità della gara in prima istanza, assumendo che
nella squadra della Società POGGIO MOIANO avrebbe preso parte un calciatore non identificato
con la maglia n. 17.
A seguito del rigetto motivato del reclamo, da parte del Giudice Sportivo, la reclamante ha adito
questo Organo di Giustizia Sportiva , ribadendo la stessa deduzione contenuta nel primo ricorso,
che, cioè, avrebbe partecipato alla gara, in sostituzione del n. 10 del POGGIO MOIANO, un
giocatore recante il numero di maglia 17, non identificato poiché allo stesso numero non compariva
alcun nominativo della lista di gara della stessa Società.
La reclamante chiede quindi che venga inflitta alla controparte la punizione della perdita della gara.
Tale richiesta e le relative motivazioni, sono state confermate ed insistite nel corso dell’audizione
della Società PASSO CORESE.
Si osserva immediatamente che quanto asserito dalla Società ricorrente, è pienamente smentito
dal contenuto degli atti ufficiali e dal supplemento di rapporto, reso dall’arbitro al giudice di prime
cure: al 35mo del secondo tempo per il POGGIO MOIANO, in sostituzione del n. 10 – MARCHIONI
ANDREA, entrava in campo il n. 18 LUPI DANILO e non il n, 17 come erroneamente annotato dal
Direttore di gara nel rapporto consegnato alla Società PASSO CORESE.
Poiché, quindi, le lamentele della reclamante si rivelano infondate, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnat, così come anticipato sul C.U. n. 151
del 31.1.2014.
La tassa reclamo va incamerata.
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