COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE ALESSANDRO ARDUINI (TESS. TORRENOVA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2015 CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 145 DEL 23.1.2014 (Gara: TORRENOVA – ARCE del 18.1.2014 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE ALESSANDRO ARDUINI (TESS. TORRENOVA) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2015 CARICO DELLO STESSO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 145 DEL
23.1.2014
(Gara: TORRENOVA - ARCE del 18.1.2014 – Campionato Jun. Reg. B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
il calciatore ARDUINI ALESSANDRO ha proposto reclamo avverso la squalifica inflittagli dal
Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio fino al 31.1.2015, ponendo al’attenzione di questa
Commissione, il particolare stato d’animo in cui si trovava per motivi familiari, che lo hanno indotto
a compiere un gesto così grave. Chiede in conclusione una rivisitazione della sanzione per poter
riprendere a giocare nel più breve tempo possibile.
Questa Commissione Disciplinare, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dal reclamante, in
cui non si capacita di come possa aver commesso un tale gesto, non può che confermare la
decisione adottata dal Giudice di prime cure, in quanto per i casi simili a quello prospettato
(sputare volontariamento all’indirizzo dell’arbitro attingendolo ad un braccio) la sanzione, non può
essere inferiore a quella riportata sul C.U. indicato in oggetto.
Ciò detto, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. n. 157
CDT del 6.2.2014.
La tassa reclamo va incamerata.
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