COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL DIRIGENTE BUTTARAZZI OTTAVIO (TESS. CHIAIAMARI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 125 DEL 2.1.2014 (Gara: PESCOSOLIDO – CHIAIAMARI del 22.12.2013 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL DIRIGENTE BUTTARAZZI OTTAVIO (TESS. CHIAIAMARI) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 125 DEL 2.1.2014
(Gara: PESCOSOLIDO - CHIAIAMARI del 22.12.2013 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltato, come da richiesta, l'interessato;
udito, in sede di supplemento di referto l'Arbitro; osserva:
Il reclamante nega di aver rivolto insulti o minacce all'Arbitro ed esclude, inoltre, di avere avuto
alcun contatto fisico con lo stesso; dal momento che egli “in maniera educata e civile”, aveva
soltanto richiesto spiegazioni in merito ad alcune decisioni assunte in campo. Per tale motivo il
ricorrente ha quindi chiesto la revoca della sanzione, ovvero la riduzione della stessa, ritenuta in
ogni caso eccessiva.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 32° s.t., dopo essere stato allontanato
per protesta, il dirigente Buttarazzi Ottavio gli aveva rivolto minacce ed insulti e, mentre
abbandonava il terreno, passandogli vicino, con atteggiamento di sfida aveva colpito leggermente
con la sua spalla quella dell'Arbitro. Al termine dell'incontro, nella zona degli spogliatoi aveva
rinnovato gli insulti nei confronti del Direttore di Gara e, dopo che questi era rientrato nel suo
spogliatoio, ne aveva colpito con calci la porta. Successivamente, in occasione della restituzione
dei documenti da parte dell'Arbitro, il Buttarazzi lo aveva insultato nuovamente in maniera pesante,
e gli aveva appoggiato inoltre la mano all'altezza del collo, spingendolo con forza e facendolo
indietreggiare. Il Direttore di gara ha precisato che tale gesto era stato molto violento, tanto è vero
che, sebbene il Buttarazzi non gli avesse stretto il collo con la mano, egli aveva avuto la
sensazione che gli mancasse il respiro per qualche secondo; l'interessato si era poi allontanato
rinnovando le offese e le minacce.
Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova
privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovato il comportamento reiteratamente offensivo,
minaccioso e aggressivo posto in essere dal dirigente Buttarazzi. Ribadita l'intollerabilità e la
gravità di tale condotta, per quanto concerne la misura della sanzione, questa Commissione,
esaminato e valutato in particolare il gesto violento del Buttarazzi (mano sul collo dell'Arbitro),
ritiene, alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, di rivisitare parzialmente la
sanzione; e ciò, anche al fine di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli
Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo, riducendo la inibizione del dirigente BUTTARAZZI OTTAVIO fino al 30
giugno 2015, così come anticipato sul C.U. n. 157 del 7.2.2014.
La tassa di reclamo va restituita.
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