COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL DIRIGENTE BUTTARAZZI OTTAVIO (TESS. CHIAIAMARI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 125 DEL 2.1.2014 (Gara: PESCOSOLIDO – CHIAIAMARI del 22.12.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL DIRIGENTE BUTTARAZZI OTTAVIO (TESS. CHIAIAMARI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 125 DEL 2.1.2014 (Gara: PESCOSOLIDO - CHIAIAMARI del 22.12.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, l'interessato; udito, in sede di supplemento di referto l'Arbitro; osserva: Il reclamante nega di aver rivolto insulti o minacce all'Arbitro ed esclude, inoltre, di avere avuto alcun contatto fisico con lo stesso; dal momento che egli “in maniera educata e civile”, aveva soltanto richiesto spiegazioni in merito ad alcune decisioni assunte in campo. Per tale motivo il ricorrente ha quindi chiesto la revoca della sanzione, ovvero la riduzione della stessa, ritenuta in ogni caso eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 32° s.t., dopo essere stato allontanato per protesta, il dirigente Buttarazzi Ottavio gli aveva rivolto minacce ed insulti e, mentre abbandonava il terreno, passandogli vicino, con atteggiamento di sfida aveva colpito leggermente con la sua spalla quella dell'Arbitro. Al termine dell'incontro, nella zona degli spogliatoi aveva rinnovato gli insulti nei confronti del Direttore di Gara e, dopo che questi era rientrato nel suo spogliatoio, ne aveva colpito con calci la porta. Successivamente, in occasione della restituzione dei documenti da parte dell'Arbitro, il Buttarazzi lo aveva insultato nuovamente in maniera pesante, e gli aveva appoggiato inoltre la mano all'altezza del collo, spingendolo con forza e facendolo indietreggiare. Il Direttore di gara ha precisato che tale gesto era stato molto violento, tanto è vero che, sebbene il Buttarazzi non gli avesse stretto il collo con la mano, egli aveva avuto la sensazione che gli mancasse il respiro per qualche secondo; l'interessato si era poi allontanato rinnovando le offese e le minacce. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovato il comportamento reiteratamente offensivo, minaccioso e aggressivo posto in essere dal dirigente Buttarazzi. Ribadita l'intollerabilità e la gravità di tale condotta, per quanto concerne la misura della sanzione, questa Commissione, esaminato e valutato in particolare il gesto violento del Buttarazzi (mano sul collo dell'Arbitro), ritiene, alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, di rivisitare parzialmente la sanzione; e ciò, anche al fine di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo, riducendo la inibizione del dirigente BUTTARAZZI OTTAVIO fino al 30 giugno 2015, così come anticipato sul C.U. n. 157 del 7.2.2014. La tassa di reclamo va restituita.
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