COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE BANNELLA MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149 DEL 29.1.2014 (Gara: TUSCIA FOGLIANESE – ACCADEMIA CALCIO ROMA del 25.1.2014 – Campionato Jun. Reg.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 A CARICO DEL CALCIATORE BANNELLA MIRKO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 149
DEL 29.1.2014
(Gara: TUSCIA FOGLIANESE – ACCADEMIA CALCIO ROMA del 25.1.2014 – Campionato
Jun. Reg.)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo al 15.3.2014 la squalifica a carico del calciatore BANNELLA
MIRKO.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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