COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CARPENTIERI MANUEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 46 DEL 30.1.2014 (Gara: SPORTING NETTUNO – ATLETICO TERRACINA del 26.1.2014 – Campionato III Categoria Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/CDT del 14/2/2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CARPENTIERI MANUEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 46 DEL 30.1.2014 (Gara: SPORTING NETTUNO – ATLETICO TERRACINA del 26.1.2014 – Campionato III Categoria Latina) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo al 30.4.2014 la squalifica a carico del calciatore CARPENTIERI MANUEL. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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