COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 26 – Reclamo dell’USD Lavagnese 1919 avverso la squalifica del calciatore Alessio Duranti per nove giornate. Gara Lavagnese 1919 – A. Baiardo del 12.1.2014 Campionato Allievi Regionali. C.U. n. 39 del 16.1.2014.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 06.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 26 - Reclamo dell’USD Lavagnese 1919 avverso la squalifica del calciatore Alessio Duranti per nove giornate. Gara Lavagnese 1919 – A. Baiardo del 12.1.2014 Campionato Allievi Regionali.
C.U. n. 39 del 16.1.2014.
La Commissione Disciplinare,
esaminato il ricorso della Società USD Lavagnese 1919, letti gli atti e rilevato che:
• al 10°del s.t. il calciatore Alessio Duranti, a seguito di proteste in merito alla convalida di una rete alla squadra avversaria, apostrofava l’arbitro e lo ingiuriava colpendolo col petto e facendolo indietreggiare di alcuni passi, quindi si allontanava immediatamente dal terreno di gioco senza consentire la formalizzazione dell’espulsione che veniva comunicata al capitano della squadra;
• atteso che la società ammette i fatti ma afferma che il comportamento del calciatore nell’allontanarsi dal terreno di gioco prima dell’espulsione non deve essere interpretato come un altro gesto di protesta nei confronti del direttore di gara ma l’esecuzione di un ordine impartitogli dal proprio allenatore perciò conclude con la richiesta di riduzione della squalifica anche in relazione ai precedenti disciplinari del tesserato che, nella sua carriera calcistica, non aveva mai subito un’espulsione; rilevato che l’episodio come descritto negli atti trova la sua acme di gravità nell’aver colpito l’arbitro con il petto non certo con il fatto che il calciatore sia uscito dal terreno di gioco prima che fosse notificato il provvedimento con l’estrazione del cartellino rosso;
ritenuto altresì che l’espressione “colpendomi con il suo petto” debba essere correttamente intesa come “spingendomi col suo petto” talché la sanzione, rapportata al fatto non violento”, può essere ridotta e portata da nove a sette giornate di squalifica;
per questi motivi
in tal senso delibera e dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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