COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 10.01.2014 a carico di: 1. ALESSANDRO SACCHI, calciatore della SOC. POL. D. CASSINA NUOVA e in qualità di dirigente per la soc. GS S. Pio X per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS, in relazione con l’art. 21 comma 3 NOIF, per aver nella stessa stagione sportiva svolto attività di calciatore per la soc. Pol. D. Cassina Nuova e di dirigente per la soc. GS S. Pio X nonché per aver svolto attività di tecnico per la soc. Pol. D. Cassina Nuova; 2. CLAUDIO MATTIOLO, Presidente della soc. Pol. D. Cassina Nuova per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 23 comma 1 NOIF, per essersi avvalso di Alessandro Sacchi come allenatore per la gara del 24.11.2013; 3. PAOLO FERDINANDO SCIREA, Presidente della soc. GS S. San Pio X, per rispondere della violazione dell’art 1 comma 1 del CGS in relazione con l’art. 23 comma 1 NOIF, per aver permesso al Sacchi di svolgere l’attività di dirigente della Stagione Sportiva 2013/2014 per la propria società, nonostante fosse già tesserato per la soc. Pol. Cassina Nuova; 4. la soc. Pol. Cassina Nuova a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS per le violazione ascritte al proprio tesserato; 2. la SOC. S. PIO X a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS per le violazione ascritte al proprio Presidente ed al tesserato; .

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 10.01.2014 a carico di: 1. ALESSANDRO SACCHI, calciatore della SOC. POL. D. CASSINA NUOVA e in qualità di dirigente per la soc. GS S. Pio X per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS, in relazione con l'art. 21 comma 3 NOIF, per aver nella stessa stagione sportiva svolto attività di calciatore per la soc. Pol. D. Cassina Nuova e di dirigente per la soc. GS S. Pio X nonché per aver svolto attività di tecnico per la soc. Pol. D. Cassina Nuova; 2. CLAUDIO MATTIOLO, Presidente della soc. Pol. D. Cassina Nuova per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione con l'art. 23 comma 1 NOIF, per essersi avvalso di Alessandro Sacchi come allenatore per la gara del 24.11.2013; 3. PAOLO FERDINANDO SCIREA, Presidente della soc. GS S. San Pio X, per rispondere della violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione con l'art. 23 comma 1 NOIF, per aver permesso al Sacchi di svolgere l'attività di dirigente della Stagione Sportiva 2013/2014 per la propria società, nonostante fosse già tesserato per la soc. Pol. Cassina Nuova; 4. la soc. Pol. Cassina Nuova a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS per le violazione ascritte al proprio tesserato; 2. la SOC. S. PIO X a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS per le violazione ascritte al proprio Presidente ed al tesserato; . La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che Alessandro Sacchi risulta essere inserito nell'organigramma societario della soc. S. Pio X alla data del 24.11.2013 come dirigente; -rilevato che il sig. Claudio Mattiolo, Presidente della soc. Cassina Nuova produceva copia della deroga per la conduzione della squadra del campionato Seconda Cat. rilasciata a favore di Alessandro Sacchi, dal Presidente del CRL, datata 11.11.2013; - rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto di non procedere nei confronti del deferito Claudio Mattiolo, in quanto non poteva verificare se il Sacchi fosse stato depennato dall'organigramma della società S. Pio X come dirigente in accoglimento della richiesta del rappresentante della Procura DICHIARA NON LUOGO A PROCEDERE nei confronti Claudio Mattiolo. preso atto che i deferiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini 1. SACCHI ALESSANDRO un mese di squalifica; 2. PAOLO F. SCIREA venti giorni di inibizione; 3. Soc. S. San PIO X € 150,00 di ammenda; 4. Soc. Cassina Nuova € 150,00 di ammenda; OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS. APPLICA a ALESSANDRO SACCHI mesi uno di squalifica; a PAOLO F. SCIREA venti giorni di inibizione. alla società S. SAN PIO X e alla soc. CASSINA NUOVA € 150,00 di ammenda ciascuna. Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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