COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Polisp. Aurora Calcio ASD Camp. 1° Categoria Gir. C Gara del 26-01-2014 tra Aurora Calcio / Mandello C.U. n. 38 del CRL datato 30-01-2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/02/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Polisp. Aurora Calcio ASD Camp. 1° Categoria Gir. C
Gara del 26-01-2014 tra Aurora Calcio / Mandello
C.U. n. 38 del CRL datato 30-01-2014
La società POL. AURORA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MORABITO Marco Andrea per due gare.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è pervenuto entro i termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal G.S. relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. A del C.G.S., le sanzioni inflitte ai calciatori fino a due giornate o squalifica a termine fino a quindici giorni.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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