COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.S. MORTARA Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 15.12.2013 tra Castelletto / S.S. Mortara C.U. n. 25 della delegazione di Pavia datato 19.12.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.S. MORTARA Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 15.12.2013 tra Castelletto / S.S. Mortara C.U. n. 25 della delegazione di Pavia datato 19.12.2013 La società S.S. MORTARA ha proposto reclamo avverso la decisione comminata dal GS consistente nella squalifica al calciatore NDOJA Lorenco per 10 gare sostenendo che non avrebbe pronunciato alcuna frase discriminatoria nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentita la società reclamante e sentito l’arbitro a chiarimenti osserva : la società reclamante in sede di audizione ha precisato che la frase non aveva alcuna valenza discriminatoria, bensì solamente offensiva, in quanto era stata proferita dal portiere della propria squadra connazionale del calciatore della squadra avversaria destinatario di tale frase.L’arbitro sentito a chiarimenti da questa commissione ha escluso che si trattasse del portiere della SS MORTARA in quanto il portiere aveva una divisa diversa rispetto a quella del calciatore che aveva proferito la frase discriminatoria che veniva individuato successivamente nel numero 5, NDOJA Lorenco, come peraltro già riportato nel rapporto di gara. Alla luce di ciò si ritiene equo confermare la decisione del GS. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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