COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PORTO POTENZA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA TRODICA/PORTO POTENZA CALCIO DEL 25.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 111 del 28.1.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PORTO POTENZA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA TRODICA/PORTO POTENZA CALCIO DEL 25.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 111 del 28.1.2014) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava al calciatore DE MARTINO Luigi, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2015 “Per aver al termine della gara, attinto l’arbitro con sputi che lo colpivano al viso e nella parte anteriore della divisa, il calciatore si sfilava poi la maglietta con l’intento di nascondere il proprio numero continuando a lanciare sputi all’indirizzo dell’arbitro coperto da alcuni propri compagni.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Porto Potenza Calcio, negando ogni addebito a carico del proprio calciatore e chiedendo pertanto, anche previo riconoscimento dei buoni precedenti disciplinari di questi, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione allo stesso applicata. Alla richiesta audizione la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate; in particolare, il rappresentante della società ammetteva che un altro proprio calciatore, per questo già adeguatamente sanzionato dal Giudice sportivo, effettivamente sputò all’arbitro, ma asseriva che il De Martino Luigi non compì mai tale gesto e che lo stesso non fosse nemmeno tra quelli che, a fine gara, attorniarono l’arbitro, rimanendo sempre a debita distanza. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al De Martino Luigi, chiarendo altresì le modalità attraverso le quali era giunto al suo inequivocabile riconoscimento. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’esame delle risultanze istruttorie e degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta del calciatore De Martino Luigi in ordine ai fatti contestatigli; • ritenuto, pertanto, il ridetto calciatore colpevole delle violazioni ascrittegli e la sanzione inflitta dal primo Giudice – all’evidenza determinata già tenuto conto delle circostanze qui invocate dalla reclamante - adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati ed in particolare del gesto dello sputare che costituisce di per sé un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale e che ha sul piano dei valori morali ed umani, una notevole potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Porto Potenza Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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