COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI TITTI MATTEO E DELL’U.S. MONSERRA CALCIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 14.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI TITTI MATTEO E DELL’U.S. MONSERRA CALCIO Con provvedimento del 13 gennaio 2014 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • TITTI Matteo, dirigente tesserato per l’U.S. Monserra Calcio, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, 5, comma 1, ed 11, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità pronunciando pubblicamente espressioni lesive ed ingiuriose della reputazione dell’arbitro Paola Quattrini della Sezione di Jesi della provincia di Ancona, finalizzate a denigrazione ed insulto per motivi di sesso, mettendo in dubbio l’imparzialità dell’Ufficiale di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità anche dell’istituzione federale nel suo complesso; • l’U.S. MONSERRA CALCIO ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del Cgs, a titolo di responsabilità oggettiva ed ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Cgs, a titolo di responsabilità concorrente, per i comportamenti ascrivibili al proprio tesserato. Con nota del 21 gennaio 2014 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. L’U.S. Monserra Calcio, con memoria qui pervenuta in data 20 gennaio 2014 ed inviata per conoscenza all’arbitro Paola Quattrini, alla quale esprimeva solidarietà per l’accaduto, rappresentava di essersi subito dissociata pubblicamente dal comportamento del proprio tesserato, inserendo sul sito della società una dichiarazione in tale senso, e di avere sanzionato il ridetto dirigente sospendendolo da ogni carica e funzione. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite, le quali, prima dell’inizio del dibattimento, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del Cgs. In proposito, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione disciplinare territoriale del Comitato Regionale Marche, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs; - considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; P.Q.M. la Commissione disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi quattro al dirigente TITTI Matteo; ▪ ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) all’U.S. Monserra Calcio. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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