COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 2/12/2013 (prot.n.2578/124/pf 14/MS/vdb) nei confronti di: 1) Abruzzese Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente della S.S.D. Fortis Trani per rispondere: della violazione dell’art.1 comma 1 CGS in relazione all’art.94 ter comma 2 NOIF per non aver depositato nei termini stabiliti, l’accordo economico sottoscritto in data 31/12/2011, con il calciatore Suriano Domenico; 2) S.S.D. Fortis Trani
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 06.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 2/12/2013 (prot.n.2578/124/pf
14/MS/vdb) nei confronti di:
1) Abruzzese Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente della S.S.D. Fortis Trani per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS in relazione all’art.94 ter comma 2 NOIF per non aver
depositato nei termini stabiliti, l’accordo economico sottoscritto in data 31/12/2011, con il calciatore
Suriano Domenico;
2) S.S.D. Fortis Trani
per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per l’ illecito disciplinare ascritto al proprio
Presidente, come meglio innanzi specificato.
FATTO
Con decisione del 9/5/2013 pubblicata sul C.U. n.23 del 9/5/2013, il collegio Arbitrale della LND
FIGC accoglieva l’appello proposto dalla SSD Fortis Trani e nel contempo disponeva la
trasmissione degli atti alla Procura Federale –ai sensi dell’art.50 comma 8 CGS-, per gli eventuali
deferimenti, essendo stato acclarato, nel corso del giudizio che la SSD Fortis Trani, non aveva
provveduto a depositare, presso il Dipartimento Interregionale, l’accordo economico, sottoscritto in
data 31/12/2011 con il calciatore Suriano Domenico, così contravvenendo a quanto stabilito
dall’art.94/ter comma 2 delle NOIF.
Rilevato “per tabulas” l’inadempimento della SSD Fortis Trani, la Procura Federale con la nota
innanzi indicata deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su
indicati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate nonostante la accertata inattività
della suddetta società perché non iscrittasi al campionato di competenza nei termini regolamentari.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
disponeva - con racc.a.r. del 23/12/2013 – la convocazione dei suddetti deferiti per l’udienza del
27/1/2014 alla quale compariva solo:
- l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale;
Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia
discussione, il Procuratore Federale chiedeva, nonostante l’attuale stato di inattività della società
suindicata, affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni:
- per la soc. SSD Fortis Trani, l’ammenda di €500,00;
- per il sig. Abruzzese Pasquale la inibizione per mesi sei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che la
SSD Fortis Trani, non ha provveduto a depositare, ai sensi dell’art.94/ter comma2 delle NOIF, nel
termine di 15 giorni dalla sottoscrizione l’accordo economico stipulato il 31/12/2011 con il
calciatore Suriano Domenico, così contravvenendo alla succitata disposizione normativa.
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Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno
comminate le sanzioni come da dispositivo, nonostante l’attuale stato di inattività della SSD Fortis
Trani che non fa venire meno il suo stato di affiliazione alla FIGC, così come evidenziato e
sostenuto dal S.Procuratore Federale avv. Nicola Monaco.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
-affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi:
-al sig. Abruzzese Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente della SSD Fortis Trani la inibizione
per la durata di mesi 6;
- alla soc. SSD Fortis Trani l’ammenda di €500,00.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
del 27/1/2014.
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