COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 06.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. REAL ALBEROBELLO – A.S.D. GINOSA del 18/1/2014 (Reclamo della società A.S.D. REAL ALBEROBELLO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore PALMISANO Giuseppe e del calciatore BISCOTTI Gianluca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 23/1/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 06.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: A.S.D. REAL ALBEROBELLO – A.S.D. GINOSA del 18/1/2014 (Reclamo della società A.S.D.
REAL ALBEROBELLO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
dell’allenatore PALMISANO Giuseppe e del calciatore BISCOTTI Gianluca di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 53 del 23/1/2014 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che il comportamento gravemente antisportivo dell’allenatore PALMISANO Giuseppe appare
adeguatamente punito dal Primo Giudice fino al 31 Marzo 2014 dal momento che non è stato di buon
esempio per i calciatori da lui allenati;
- ritenuto altresì che il comportamento irriguardoso, antisportivo e aggressivo nei confronti dell’arbitro da
parte del calciatore BISCOTTI Gianluca risulta adeguatamente punito dal Primo Giudice la cui sanzione
va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL ALBEROBELLO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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