COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL CLUB 1909 – A.S.D. FIDELIS ANDRIA del 19/1/2014 (Reclamo della società A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL CLUB 1909, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 e disputa n. 3 gare a porte chiuse e in campo neutro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 23/1/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL CLUB 1909 – A.S.D. FIDELIS ANDRIA del 19/1/2014
(Reclamo della società A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL CLUB 1909, in opposizione ai
provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di €
1000,00 e disputa n. 3 gare a porte chiuse e in campo neutro di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 51 del 23/1/2014 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
effettuati i necessari accertamenti;
ritiene la Commissione che il reclamo proposto dall’ASD Gallipoli Football 1909 (pur apprezzato
nella sua acuta e complessa articolazione), possa trovare solo parziale accoglimento per i seguenti
motivi.
Le disposizioni contenute negli artt.12 e 14 del CGS costituiscono un tipico esempio di legislazione
di emergenza, dettato dalla esigenza di porre in essere le misure più idonee per stroncare la
diffusione degli episodi di violenza in occasione degli incontri di calcio.
Motivo questo per cui il legislatore sportivo, ha ritenuto far ricorso ad una nuova ipotesi di
responsabilità oggettiva qualificandola e ritenendola “illecito di pericolo” da porre a carico delle
società per fatti violenti commessi dai propri sostenitori, attraverso la predisposizione di una
normativa specifica sia di prevenzione (art.13 CGS) che fattuale (art.14 CGS); prevedendo in
quest’ultima ipotesi (che interessa il caso in esame) punibili quei fatti che risultino connessi e
relativi sia all’ambito dell’intera struttura agonistica, che alle sue vicinanze esterne, indicandole
genericamente quali “immediatamente adiacenti”.
E’ però evidente che un criterio siffatto non può, a causa della sua genericità ed indeterminatezza,
soddisfare l’esigenza della specificazione e delimitazione del fatto punibile.
La realtà ha reso infatti sempre più evidente la diffusione (aldilà degli enunciati limiti territoriali,
spesso di proposito superati con l’intento di eludere la norma succitata) di un preoccupante
fenomeno di violenza collegato all’avvenimento sportivo ed incidente negativamente sulla esigenza
di tutela dell’ordine pubblico e della incolumità delle persone.
Da tale considerazione deriva che la norma succitata, stabilendo che la responsabilità delle società
sussiste anche se i fatti sono commessi in luoghi diversi da quelli di svolgimento delle gare, ha
chiaramente voluto intendere che a nulla rilevi l’inciso meramente terminologico relativo alle aree
esterne “immediatamente adiacenti all’impianto sportivo”, dal momento che il principio dell’ “illecito
di pericolo” innanzi evidenziato non può che prescindere e prevalere sull’interpretabilità restrittiva
di limiti territoriali solo genericamente indicati, allorchè dai fatti violenti derivi un pericolo per la
pubblica incolumità o un danno grave alla incolumità fisica di una o più persone.
Specie se come prevede l’art.14 CGS, gli episodi di violenza sono direttamente collegati ad altri
comportamenti non leciti posti in essere dai sostenitori della società responsabile all’interno
dell’impianto sportivo, come quelli nella specie verificatisi nel corso della gara (lancio di pietre e di
accendini) ed a fine gara (negli spogliatoi).
Non può tuttavia non ritenersi fondata la tesi della società reclamante allorchè invoca l’attenuante
di cui all’art.13 CGS, per aver predisposto adeguati modelli di organizzazione preventiva ed aver
concretamente cooperato con le forze dell’ordine (oltre 10 agenti di P.S.) nell’adozione di misure
atte a prevenire comportamenti, come quelli verificatisi nel caso in esame, nonostante la presenza
di un’auto della polizia predisposta per l’accompagnamento del pullman della squadra dell’Andria.
La sanzione da infliggere alla società reclamante è quindi quella di cui al dispositivo, determinata e
commisurata non solo a quanto innanzi evidenziato in ordine all’episodio di violenza aldifuori dello
stadio ma anche per le vicende occorse durante ed a fine gara negli spogliatoi, che la reclamante,
pur non contestandone l’accadimento, ha valutato diversamente rispetto alle motivazioni fornite dal
primo giudice sulla base dei soli atti ufficiali a sua disposizione
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, in accoglimento parziale del reclamo proposto
dalla Gallipoli Football 1909, infligge alla stessa (previa revoca dei provvedimenti adottati dal primo
Giudice) le seguenti sanzioni:
1) disputa di una gara a porte chiuse ed in campo neutro (già scontata);
2) disputa – sul proprio campo - di una ulteriore gara a porte chiuse;
3) ammenda di € 800,00;
4) non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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