COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 24/11/2013 (Reclamo della società GIOVENTU CALCIO CUTRO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BENEGGIAMO Luciano e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 28/11/2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 24/11/2013 (Reclamo della società
GIOVENTU CALCIO CUTRO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore BENEGGIAMO Luciano e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 40 del 28/11/2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che il reclamo proposto dalla società GIOVENTU CALCIO CUTRO risulta solo parzialmente
fondato e limitatamente alla sola sanzione dell’ammenda di € 200,00 che può essere revocata perché
relativa a frasi di mero dissenso manifestato dal pubblico in verità non sufficientemente e
esclusivamente attribuito a sostenitori della società reclamante;
- ritenuto che non merita accoglimento la sanzione inflitta al calciatore BENEGGIAMO Luciano dal Primo
Giudice (che va condivisa e confermata) attesa la particolare gravità e violenza subita dall’arbitro che nel
suo referto e con dovizia di particolari ha descritto le lesioni da lui subite alla bocca, a causa di una
testata infertagli dal suddetto calciatore che gli provocava sbandamento e perdita di equilibrio
costringendolo a sospendere definitivamente la gara per poi recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di
Grottaglie per le cure del caso;
- tutto ciò premesso, poiché adeguata e condivisa si appalesa la sanzione inferta dal Primo Giudice al
calciatore BENEGGIAMO Luciano per la squalifica fino al 28 Novembre 2018, ma con esclusione della
preclusione definitiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
- confermarsi la squalifica inflitta al calciatore BENEGGIAMO Luciano GIOVENTU CALCIO CUTRO
fino al 28 Novembre 2018;
- revocarsi la preclusione definitiva;
- revocarsi l’ammenda di € 200,00;
- Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 24/11/2013 (Reclamo della società GIOVENTU CALCIO CUTRO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BENEGGIAMO Luciano e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 28/11/2013 del Comitato Regionale Puglia)."