COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 24/11/2013 (Reclamo della società GIOVENTU CALCIO CUTRO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BENEGGIAMO Luciano e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 28/11/2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 24/11/2013 (Reclamo della società GIOVENTU CALCIO CUTRO, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BENEGGIAMO Luciano e ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 28/11/2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che il reclamo proposto dalla società GIOVENTU CALCIO CUTRO risulta solo parzialmente fondato e limitatamente alla sola sanzione dell’ammenda di € 200,00 che può essere revocata perché relativa a frasi di mero dissenso manifestato dal pubblico in verità non sufficientemente e esclusivamente attribuito a sostenitori della società reclamante; - ritenuto che non merita accoglimento la sanzione inflitta al calciatore BENEGGIAMO Luciano dal Primo Giudice (che va condivisa e confermata) attesa la particolare gravità e violenza subita dall’arbitro che nel suo referto e con dovizia di particolari ha descritto le lesioni da lui subite alla bocca, a causa di una testata infertagli dal suddetto calciatore che gli provocava sbandamento e perdita di equilibrio costringendolo a sospendere definitivamente la gara per poi recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Grottaglie per le cure del caso; - tutto ciò premesso, poiché adeguata e condivisa si appalesa la sanzione inferta dal Primo Giudice al calciatore BENEGGIAMO Luciano per la squalifica fino al 28 Novembre 2018, ma con esclusione della preclusione definitiva P.Q.M. D E L I B E R A - confermarsi la squalifica inflitta al calciatore BENEGGIAMO Luciano GIOVENTU CALCIO CUTRO fino al 28 Novembre 2018; - revocarsi la preclusione definitiva; - revocarsi l’ammenda di € 200,00; - Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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