COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: SAN PAOLO – CRISTO RE del 05/01/2014 (Reclamo della Società CRISTO RE in data 21/01/2014 in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Sig. Basile Michele (tre giornate di squalifica) di cui alla delibera pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale FIGC-LND di Taranto n. 36 del 09/01/2014).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: SAN PAOLO – CRISTO RE del 05/01/2014 (Reclamo della Società CRISTO RE in data 21/01/2014 in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Sig. Basile Michele (tre giornate di squalifica) di cui alla delibera pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale FIGC-LND di Taranto n. 36 del 09/01/2014). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; considerato che, il reclamo è stato proposto oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, come di contro previsto dall’art. 42, comma 5, C.G.S.; ritenuto, pertanto, di non poter entrare nel merito dell’istanza proposta; tutto ciò considerato e ritenuto DELIBERA 1) Dichiararsi irricevibile il gravame, ed incamerarsi la relativa tassa sul conto dell’istante, attesa la situazione di rigetto.
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