COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GARA: ACCADEMIA CALCIO LUCERA – REAL DAUNIA FOGGIA del 21/12/2013 (Reclamo del Sig. Acquaviva Stefano Mario, Presidente p.t. della Società REAL DAUNIA FOGGIA in data 03/01/2014 avverso l’inibizione a svolgere ogni attività sino a tutto il 31/12/2015, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Foggia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 30 del 27/12/2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 13.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
GARA: ACCADEMIA CALCIO LUCERA – REAL DAUNIA FOGGIA del 21/12/2013 (Reclamo del Sig.
Acquaviva Stefano Mario, Presidente p.t. della Società REAL DAUNIA FOGGIA in data 03/01/2014 avverso
l’inibizione a svolgere ogni attività sino a tutto il 31/12/2015, inflitta con decisione del Giudice Sportivo
Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Foggia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 30 del
27/12/2013).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito il Sig. Acquaviva,
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
Premesso e considerato
- che nel corso dell’istruttoria il Direttore di gara ha fornito chiarimenti in base ai quali la responsabilità del
reclamante va circoscritta ai seguenti comportamenti: 1) al 15’ del secondo tempo, mentre svolgeva le
mansioni di assistente di parte, a seguito di un fallo fischiato dall’arbitro contro il Real Daunia, il Sig.
Acquaviva protestava con veemenza al punto da essere allontanato dal campo; 2) esitava, inizialmente, ad
allontanarsi dal terreno di giuoco e, successivamente, entrava in campo senza autorizzazione con il braccio
alzato e la bandierina in mano (ma non è confermato l’intento aggressivo); 3) a fine gara entrava nello
spogliatoio dell’arbitro senza autorizzazione, sbattendo la porta, e di sua iniziativa -senza consenso del
Direttore di gara- riprendeva i documenti dei suoi calciatori (anche in tal caso non è confermata
l’aggressione, anche solamente tentata);
- che non risulta confermata la rottura della maniglia della porta di accesso allo spogliatoio dell’arbitro da
parte del reclamante, poiché il Direttore di gara ha solo sentito il rumore della porta che sbatteva contro la
parete all’ingresso del Sig. Acquaviva, ma non ha visto il reclamante agire sulla maniglia della stessa;
- che la fattispecie della rottura di un vetro, verosimilmente riguarda altro episodio maturato nello spogliatoio
della Società ospite dovuto alla caduta del calciatore Cuconato Lorenzo sull’antina di un mobiletto;
- che vi sono i presupposti, maturati solo a seguito del supplemento d’istruttoria, per rivedere in diminuzione
la sanzione a carico dell’istante;
Tutto ciò premesso e considerato, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo
Territoriale di Foggia,
DELIBERA
1) ridursi l’inibizione del Sig. Acquaviva Stefano Mario sino a tutto il 13/02/2014;
2) non addebitarsi alcuna tassa atteso l’accoglimento del gravame per quanto di ragione.
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