COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°111/A A.S.D. PRO MENDE CALCIO (ME) avverso la squalifica fino al 31/12/2018 del calciatore sig. D’Amico Roberto e l’inibizione fino al 31/10/2014 del dirigente sig. Fortunato Ragusa – gara Campionato 1^ Cat. Girone “D” Città di Oliveri/Pro Mende del 11/01/2014 – C.U. N° 296 del 15/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°111/A A.S.D. PRO MENDE CALCIO (ME) avverso la squalifica fino al 31/12/2018 del calciatore sig. D’Amico Roberto e l’inibizione fino al 31/10/2014 del dirigente sig. Fortunato Ragusa - gara Campionato 1^ Cat. Girone “D” Città di Oliveri/Pro Mende del 11/01/2014 – C.U. N° 296 del 15/01/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l’ASD Pro Mende Calcio, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante sostiene che il proprio calciatore ha sì assunto un contegno fortemente aggressivo nei confronti del direttore di gara ma quello che è stato definito schiaffo nella realtà è stato solo un leggero buffetto in quanto il D’Amico era trattenuto dai propri compagni. Inoltre, la reclamante sostiene che il D’Amico non ha mai sputato addosso all’arbitro in quanto l’autore dell’insano gesto sarebbe l’assistente arbitrale precedentemente allontanato, sig. Antonio Ispoto, che se ne assumerebbe la piena responsabilità come da dichiarazione che viene allegata al reclamo. Per ciò che attiene la posizione del sig. Fortunato Ragusa, la reclamante sostiene che quest’ultimo è estraneo agli incidenti che avrebbero coinvolto il direttore di gara in quanto sarebbe stato per tutta la gara sugli spalti e che i cancelli di accesso al terreno di giuoco non sono mai stati aperti. Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante all’udienza di comparizione odierna. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 il rapporto dell’arbitro ed i suoi eventuali allegati fanno piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara. In particolare dalla lettura del predetto rapporto si evince che al 46’ del 2° t. il sig. Roberto D’Amico veniva espulso per avere assunto un contegno offensivo nei confronti dell’arbitro. Una volta avuta notificata l’espulsione questi raggiungeva il direttore di gara e lo strattonava per la divisa assumendo nei suoi confronti un comportamento minaccioso ed aggressivo. Il predetto calciatore veniva a questo punto bloccato dai propri compagni che cercavano di allontanarlo, ma riusciva, comunque a divincolarsi e, raggiunto nuovamente l’arbitro, lo colpiva con uno schiaffo al volto che gli causava un forte dolore. Dopo tale aggressione il sig. D’Amico veniva raggiunto nuovamente dai propri compagni che a forza lo facevano allontanare dal terreno di gioco ma nonostante ciò egli continuava a mantenere un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro. Al termine della gara, mentre l’arbitro rientrava nello spogliatoio, sempre il sig. Roberto D’Amico tentava di aggredirlo nuovamente ma non riusciva nell’intento, perché trattenuto da alcuni compagni di squadra e da alcuni calciatori del Città di Oliveri, per cui sputava all’indirizzo di quest’ultimo colpendolo in pieno volto. Dalla lettura del referto si evince che, sempre al termine della gara, l’arbitro riconosceva due dirigenti del Pro Mende e più precisamente i sig.ri Ispoto Antonio (precedentemente allontanato) e Fortunato Ragusa che, scavalcata la rete di recinzione, si dirigevano verso di lui e tentavano di aggredirlo. In particolare, per quello che qui ci riguarda, il sig. Fortunato Ragusa tentava di colpire l’arbitro con un pugno alla testa non riuscendo nel proprio intento grazie al pronto intervento di alcuni tesserati della società ospitante. In ragione di ciò quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara avendo l’arbitro individuato senza ombra di dubbio alcuno i sig.ri Roberto D’Amico e Fortunato Ragusa quali autori dei comportamenti violenti in suo danno. Conseguentemente il reclamo va rigettato in quanto le sanzioni risultano congrue in relazione ai fatti addebitati ai sig.ri Roberto D’Amico e Fortunato Ragusa e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione. Deve, infine, disporsi la trasmissione della presente sentenza e degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, in relazione alla non veritiera dichiarazione rilasciata dal sig. Antonio Ispoto tesserato per l’A.S.D. Pro Mende Calcio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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