COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°118/A A.P.D. NBI MISTERBIANCO (CT) avverso la squalifica fino al 25/02/2014 dell’allenatore sig. Crocivera Alfio; squalifica per otto gare calciatore sig. Salvatore Giuffrida; squalifica per sette gare calciatore sig. Giuseppe Giustolisi – gara Campionato 1^ Cat. Girone “F” CC Belpasso/NBI Misterbianco del 26/01/2014 – C.U. N°326 del 26/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°118/A A.P.D. NBI MISTERBIANCO (CT) avverso la squalifica fino al 25/02/2014 dell’allenatore sig. Crocivera Alfio; squalifica per otto gare calciatore sig. Salvatore Giuffrida; squalifica per sette gare calciatore sig. Giuseppe Giustolisi - gara Campionato 1^ Cat. Girone “F” CC Belpasso/NBI Misterbianco del 26/01/2014 – C.U. N°326 del 26/01/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l’APD NBI Misterbianco, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante sostiene che i propri tesserati non hanno assunto i comportamenti loro addebitati per cui chiede che le sanzioni così come inflitte vengano revocate o, comunque, ridotte in termini più equi in relazione a quanto da loro realmente commesso. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett.b) C.G.S. del reclamo relativamente alla squalifica inflitta all’allenatore in quanto inferiore ad un mese. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 il rapporto dell’arbitro ed i suoi eventuali allegati fanno piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara. In particolare, dalla lettura del predetto rapporto, si evince che al 37’ del 2° t. il sig. Giuseppe Giustolisi veniva espulso perché protestava, in senso di dissenso, avverso una decisione del direttore di gara. Una volta notificato il provvedimento disciplinare il sig. Giustolisi assumeva un comportamento gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro e tentava di aggredirlo non riuscendovi per il pronto intervento dei propri compagni di squadra. Quasi contestualmente, e più precisamente al 38’ del 2° t., veniva espulso il calciatore Salvatore Giuffrida per un fallo in danno di un calciatore avversario. Il Giuffrida, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, assumeva un comportamento reiteratamente minaccioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara finché i propri compagni di squadra non riuscivano ad allontanarlo dal campo. In ragione di quanto sopra si ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento poiché quanto posto in essere dai due calciatori espulsi deve essere fatto rientrare nelle condotte di particolare gravità e non già nelle condotte violente in danno dell’arbitro, ragion per cui le squalifiche debbono essere rideterminate come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta, perché inammissibile, il reclamo proposto avverso la squalifica a carico dell’allenatore sig. Crocivera Alfio. In parziale accoglimento dei restanti capi del reclamo riduce a cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Giuffrida ed in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Giustolisi Giuseppe Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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