COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°125/A A.S.D. HALAESA CASTEL DI TUSA (ME) avverso l’ammenda di € 400,00 – gara Campionato 2^ Cat. Girone “D” ASD Halaesa Castel di Tusa/Montagnoreale del 26/01/2014 – C.U. N°326 del 26/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°125/A A.S.D. HALAESA CASTEL DI TUSA (ME) avverso l’ammenda di € 400,00 - gara Campionato 2^ Cat. Girone “D” ASD Halaesa Castel di Tusa/Montagnoreale del 26/01/2014 – C.U. N°326 del 26/01/2014 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l’ASD Halaesa Castel di Tusa, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante sostiene che gli incidenti non hanno interessato il direttore di gara e che se qualche estraneo é potuto entrare nel terreno di gioco questo è avvenuto perché i dirigenti presenti erano solo due. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 2.1 i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, che, come è noto, godono di fede privilegiata. Dalla lettura di detto rapporto si evince che al termine della gara un calciatore dell’Halaesa Castel di Tusa cercava di entrare in contatto con la tifoseria avversaria venendo a creare una reazione a catena che coinvolgeva entrambe le panchine ed è a questo punto che, nella confusione creatasi, un tifoso afferrava il direttore di gara per un braccio e lo colpiva da tergo con un calcio alla gamba destra. In ragione di quanto sopra la società deve rispondere, a titolo oggettivo del comportamento attribuito ai propri tesserati e sostenitori avendo essa l’onere di garantire il servizio d’ordine che deve essere adeguato alle esigenze della gara. Servizio d’ordine che non è risultato assolutamente idoneo per come ammesso dalla reclamante nel proprio scritto. Non di meno, ai fini della irrogazione della sanzione, si deve, comunque tenere conto del fatto che i dirigenti ed il capitano si siano comunque attivati al fine di evitare al direttore di gara di subire altre aggressioni consentendogli di raggiungere incolume il proprio spogliatoio. In ragione di quanto sopra la sanzione va rideterminata come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in € 250,00 l’ammenda a carico dell’Halaesa Castel di Tusa. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it