COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°132/A POL. DIL. LA PINETINA (SR) avverso ammenda di € 100,00, avverso inibizione fino al 30.09.2014 a carico dei dirigenti sig.ri Giuseppe Di Martino e Piero Ragusa e squalifica per tre gare calciatore sig. Marco Caschetto – gara Campionato Giovanissimi Regionali Girone “E” La Pinetina/Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014 Delegazione Provinciale di Palermo

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 350 del 11.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°132/A POL. DIL. LA PINETINA (SR) avverso ammenda di € 100,00, avverso inibizione fino al 30.09.2014 a carico dei dirigenti sig.ri Giuseppe Di Martino e Piero Ragusa e squalifica per tre gare calciatore sig. Marco Caschetto - gara Campionato Giovanissimi Regionali Girone “E” La Pinetina/Siracusa del 02/02/2014 – C.U. N° 341/75 sgs del 06/02/2014 Delegazione Provinciale di Palermo Con appello a firma del Presidente pro tempore sig. Giuseppe Di Martino, la Pol. Dil. La Pinetina, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo in questione, per ciò che attiene la sanzione dell’ammenda, l’inibizione a carico del dirigente sig. Piero Ragusa e la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Caschetto, è inammissibile in quanto sottoscritta dal sig. Giuseppe Di Martino il quale risulta inibito fino al 30/09/2014 in ragione del su richiamato provvediamo disciplinare, per cui non può validamente rappresentare la Società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo, quale la proposizione di un reclamo, ai sensi dell’art.19 comma 2 lett.a) CGS. Parimenti inammissibile risulta il reclamo relativo alla sua posizione personale, tale dovendosi ritenere il gravame, in quanto non risulta versata la relativa tassa ai sensi dell’art. 33 comma 8 CGS. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda, dell’inibizione del sig. Piero Ragusa e della squalifica del calciatore Marco Caschetto perché sottoscritta da persona inibita. Dichiara parimenti inammissibile il reclamo relativo alla posizione personale del sig. Giuseppe Di Martino ai sensi dell’art. 33 comma 8 C.G.S. Per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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