COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 357 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 16 /A A.S.D. Atletico Corleone (PA) avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale –ripetizione gara 1^ categoria Girone B) U.S.D. Città di Giuliana/A.S.D. Atletico Corleone del 27/10/2013 – Comunicato Ufficiale n. 160 del 31/10/13

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 357 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 16 /A A.S.D. Atletico Corleone (PA) avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale –ripetizione gara 1^ categoria Girone B) U.S.D. Città di Giuliana/A.S.D. Atletico Corleone del 27/10/2013 – Comunicato Ufficiale n. 160 del 31/10/13 La Società A.S.D. Atletico Corleone, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di annullamento della gara meglio indicata in epigrafe e di ripetizione della stessa chiedendo l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 17 comma 4 lett. B) C.G.S. nei confronti dell’U.S.D. Città di Giuliana. Senza peraltro avanzare richiesta di audizione.La Società U.S.D. Città di Giuliana ha fatto pervenire tempestive controdeduzioni e contestuale richiesta di audizione, chiedendo di contro la conferma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale. Il procedimento già deciso da questa Commissione Disciplinare Territoriale in diversa composizione con Comunicato Ufficiale n. 178 del 12.11.13 è stato annullato dalla Corte di Giustizia Federale con Comunicato Ufficiale n. 176 del 17.1.14 che l’ha rimesso nuovamente a questa CDT per un nuovo riesame. All’odierna udienza si è proceduto all’audizione del legale rappresentante della Società U.S.D. Città di Giuliana il quale ha insistito nelle proprie deduzioni concludendo per il rigetto del proposto reclamo. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti del procedimento e disposta la comparizione personale dell'arbitro, ai sensi dell'art. 34 comma 5 CGS, rileva che il reclamo è infondato. Infatti per ciò che attiene alla presunta mancata espulsione del capitano si rileva che il direttore di gara non ha ritenuto i comportamenti protestatari dei calciatori del Giuliana così gravi tali da determinare la sospensione della gara, tant’è che lo stesso ha assunto il provvedimento disciplinare dell’ammonizione in danno del predetto calciatore e ha quindi continuato regolarmente la gara fino al termine del primo tempo, come peraltro confermato in sede di audizione. Nel corso dell’intervallo, tenuto conto della difficile situazione ambientale che si era venuta a creare, l’arbitro tentava una mediazione negli spogliatoi invitando i capitani delle due squadre ad abbassare i toni della gara. Non avendo ottenuto risultato per la mancata collaborazione del capitano dell’U.S.D. Città di Giuliana, il quale continuava a protestare e a contestare il suo operato, riteneva concretizzarsi un pericolo per la propria integrità fisica e quella della squadra ospite e pertanto decideva di continuare la gara pro-forma comunicandolo al capitano dell’A.S.D. Atletico Corleone. Orbene per quanto rientri nei poteri dell’arbitro decidere la prosecuzione di una gara pro-forma al fine di tutelare la propria e l’altrui incolumità (art. 64 comma 2 N.O.I.F.), spetta comunque agli organi disciplinari valutare l’esistenza o meno di una situazione di pericolo reale sulla base della situazione descritta nel rapporto arbitrale. Ciò, peraltro, non è dato evincersi dal rapporto stesso né detta lacuna è stata colmata a seguito dell’esame dell’arbitro. Considerata la mancata collaborazione del Capitano dell’U.S.D. Città di Giuliana anche nell’invitare i propri compagni a tenere un comportamento corretto, l’arbitro avrebbe dovuto applicare tutte le misure disciplinari in suo possesso per sanzionare tali comportamenti e soltanto dopo che i provvedimenti assunti non avessero portato al ripristino delle condizioni di normalità avrebbe potuto decidere se sospendere o continuare la gara pro-forma; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello della società A.S.D. Atletico Corleone. Dispone trasmettersi gli atti al C.R.A. Sicilia per le eventuali determinazioni di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata
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