COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 357 del 13.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 197/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GABRIELE CIRELLI (Presidente ASD Sciacca); ASD SCIACCA.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 357 del 13.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 197/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. GABRIELE CIRELLI (Presidente ASD Sciacca);
ASD SCIACCA.
Con nota 1247/pf11-12/GS/reg del 12/11/2013, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Gabriele Cirelli per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F.
Tutto ciò per avere utilizzato quale allenatore, in occasione di numero tre gare del campionato regionale juniores meglio indicate in deferimento il sig. Giuseppe Cortese (iscritto nei ruoli del settore tecnico – cod. 33.953), senza che con il predetto la società avesse perfezionato alcun tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012, sebbene lo avesse richiesto.
Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la società ASD Sciacca, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto ascritto al presidente (capo di imputazione così rettificato in udienza).
Le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive e/o documenti a discolpa.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi due a carico del presidente sig. Gabriele Cirelli e l’ammenda di € 300,00 a carico della società deferita.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:
Risulta documentalmente che la ASD Sciacca ha utilizzato quale allenatore nella gara sopra indicata il tecnico sig. Giuseppe Cortese, senza che con il predetto la società avesse perfezionato alcun tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012. Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, a norma di regolamento.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi: al sig. Gabriele Cirelli la sanzione della inibizione per mesi uno;
alla ASD Sciacca la sanzione dell’ammenda di € 200,00.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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