COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’A.C. Calenzano A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per sette gare al Calciatore Vannini Tommaso. (C.U. n. 40 del 23.01.2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’A.C. Calenzano A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per sette gare al Calciatore Vannini Tommaso. (C.U. n. 40 del 23.01.2014). La dichiarazione “Ho compiuto i gesti conseguenti non in maniera violenta ma in maniera poco razionale con una reazione dettata dalla rabbia e dalla emotività della gara” resa, evidentemente, dal Calciatore Vannini, viene assunta dal legale rappresentante dell’A.C. Calenzano A.S.D. a fondamento del reclamo che, tempestivamente prodotto, viene portato all’esame di questa Commissione. Nel chiedere la riduzione della sanzione la reclamante richiede altresì l’audizione del calciatore. Questo il provvedimento impugnato: “ Espulso per condotta violenta, dopo la notifica lanciava verso il D.G. la fascia di capitano senza colpirlo. Uscendo dal campo minacciava un A.A.. Sanzione aggravata in quanto capitano.” L’esame del rapporto di gara indica che al 35° del II tempo della gara del Campionato di Eccellenza disputato, in data 19.01.2014, tra le squadre della Società A.C. Calenzano e della Sestese Calcio, il Calciatore Tommaso Vannini veniva espulso, su segnalazione di un Assistente Arbitro, per aver colpito un avversario in due momenti successivi con pugni mentre il pallone era lontano. Espulso, gettava la fascia di capitano verso l’arbitro, in gesto di stizza, da una distanza di circa due metri e nell’uscire minacciava l’A.A. che aveva segnalato il suo comportamento, causa dell’espulsione. In sede di supplemento al rapporto di gara sia il D.G. che l’A.A. confermavano la dinamica dei fatti già descritta che, peraltro, non viene contestata in alcun modo dalla reclamante. Il provvedimento disciplinare deve essere quindi esaminato unicamente in funzione della sanzione da comminare. Il Collegio rileva a tal fine che l’aver colpito un avversario, in due distinte occasioni, con pugni integra il concetto di condotta violenta che viene specificatamente sanzionato dall’art. 19, c. 4, lettera b) del C.G.S. con la squalifica per tre giornate. L’aver gettato, in segno di stizza, la fascia contro il D.G., ancorché senza colpirlo, non può essere sanzionata con meno di una giornata di squalifica, a cui debbono aggiungersi altre due giornate per le minacce rivolte all’A.A., sempre in applicazione dell’art. 19 richiamato, lettera a). A tutto ciò è da aggiungere un’altra giornata trattandosi di infrazioni commesse dal calciatore rivestente, nell’occasione, la qualifica di Capitano (art. 73 N.O.I.F.). La decisione dl G.S.T. è quindi da condividere totalmente. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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