COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Spas Staffoli – San Felice ( 1-1) del 12/1/2014. Campionato di II Categoria. In C.U. n.38 del 16/1/14.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Spas Staffoli – San Felice ( 1-1) del 12/1/2014. Campionato di II Categoria. In C.U. n.38 del 16/1/14. Reclama la società Spas Giovanile Staffoli avverso la squalifica fino al 16/03/2014 inflitta dal G.S. al massaggiatore sig. Balsotti Marco il quale “Allontanato per avere rivolto frase irriguardosa, si opponeva al provvedimento e successivamente, protestava vivacemente”. La reclamante contesta la versione arbitrale, nega la frase irriguardosa e rileva che il mancato rispetto della decisione del D.G. è stato causato dalla necessità di terminare le cure al calciatore a terra. Chiede una diminuzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma la propria versione dei fatti in maniera integrale riportando, anche in questa sede, le parole proferite dal tesserato e l’atteggiamento posto in essere nei suoi confronti. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione dell’arbitro appare chiara e ben circostanziata quindi nulla fa pensare ad un diverso svolgimento dei fatti. In punto di quantificazione della sanzione, la stessa appare ben graduata in ordine a quanto ascritto al tesserato sig. Balsotti Marco. Da quanto emerso pertanto, in virtù del disposto di cui all’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., non può esservi altra decisione se non la reiezione del reclamo. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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