COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Dilettantistica Monzone 1926 avverso all’esito della gara disputata in data 10/11/2013 contro la Società Don Bosco (C.U. n. 33 del 12/12/2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Dilettantistica Monzone 1926 avverso all’esito della gara disputata in data 10/11/2013 contro la Società Don Bosco (C.U. n. 33 del 12/12/2013) Il reclamo avanzato innanzi a questa C.D.T. e proposto dalla società in oggetto, attiene al rigetto, da parte del G.S.T., dell'istanza di assegnazione della gara, relativo alla competizione casalinga disputata contro la società Don Bosco in data 10/11/2013, che di seguito viene integralmente riportata: “RECLAMO DELL'U.S.D. MONZONE AVVERSO REGOLARITÀ SVOLGIMENTO GARA MONZONE/DON BOSCO FOSSONE DEL 10.11.2013 (0-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 28 del 14.11.2013; -il Giudice Sportivo Territoriale premesso che: l'U.S.D. Monzone, in persona del Presidente Andreino Fabiani, a mezzo raccomandata del'11 novembre ha trasmesso reclamo, ritualmente preannunciato a mezzo fax delle ore 10.37 dello stesso giorno, ''in relazione al regolare svolgimento della gara'' Monzone - Don Bosco Fossone del 10 novembre, conclusasi con il risultato di 0-2, richiedendo che ''la partita venga ripetuta''; a sostegno dell'assunto, la Società reclamante rileva che, nel secondo tempo della gara, un calciatore ospite aveva dato origine ad un parapiglia con alcuni spettatori e causando una sospensione del gioco per otto minuti, mentre il conseguente recupero limitato a soli tre minuti aveva inciso sulla durata regolamentare della gara. II gravame non ha fondamento. Deve infatti ricordarsi come competa a questo Organo il giudicare in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare ''con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'Arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco'' (il richiamo testuale della norma di cui all'art. 29 comma 3 C.G.S. si rende doveroso); invero la richiamata Regola 5 (sui poteri dell'Arbitro) sancisce, tra l'altro, che l'Arbitro ''funge da cronometrista'' e la Regola 7 (sulla durata della gara), sgombrando il campo da ogni dubbio interpretativo, precisa che "la durata del recupero è a discrezione dell'Arbitro''. Ne consegue, ovviamente, l'insindacabilità' da parte di questo Giudice di ogni decisione adottata dall'Arbitro circa il recupero della durata della gara in relazione ad eventuali interruzioni del gioco, così come consegue, ancor più ovviamente, l'insindacabilità nel merito delle infrazioni rilevate, o meno, dal Direttore di gara. P.Q.M. delibera di: - respingere il reclamo della U.S.D. Monzone di Monzone (MS) in ordine alla regolarità gara Monzone - Don Bosco Fossone; - omologare il risultato della gara con il punteggio acquisito sul campo, Monzone - Don Bosco Fossone 0 - 2. Dispone l'addebito della tassa reclamo”. Nel reclamo, la società Monzone 1926 eccepisce sostanzialmente l'errore nel recupero concesso dall'arbitro che avrebbe persino inciso sul tempo regolamentare che non sarebbe nemmeno interamente trascorso. Lamenta che il D.G. avrebbe minimizzato il comportamento di un giocatore avversario che, espulso, invece di rientrare negli spogliatoi, si recava in tribuna per cercare di aggredire alcuni spettatori che lo avevano criticato; l'arbitro avrebbe colpevolmente omesso di specificare che anche gli spettatori sarebbero stati precedentemente insultati dal calciatore. Pur ritenendo inutile la specificazione, il Presidente della società intende precisare che l'arbitro avrebbe fatto una ricostruzione minimalista dei fatti accaduti stilando un referto formalmente inattaccabile nei tempi trascritti ma riportando dati non corretti forse per l'esigenza di dovere fare in fretta per riuscire a prendere un treno. Nel reclamo le critiche al D.G. investono anche la mancata acquisizione del documento che attestava la richiesta della forza pubblica asseritamente dimenticato dal D.G. (circostanza che sarebbe stata dedotta in un precedente reclamo ma non sarebbe stata citata in motivazione). Il D.G. avrebbe iniziato la gara alle 14,23 (anziché alle 14.30), avendo egli stesso fatto espressa richiesta di anticipare l'inizio di qualche minuto; avrebbe terminato il primo tempo dopo 44 minuti di gioco; avrebbe interrotto il gioco per 8 minuti (non per 4) e, dopo il 45° del tempo regolamentare della seconda frazione, comprensiva degli 8 dell'interruzione, avrebbe concesso solo 3 minuti di recupero per le sostituzioni e gli infortuni. La società conclude pertanto affinché la C.D.T. riformi la decisione del G.S.T. assegnando la gara a tavolino in favore dell'Unione Sportiva Monzone. Preliminarmente, sulla lamentata omissione nella parte motiva della circostanza che il D.G. avesse dimenticato parte della documentazione, occorre precisare che le motivazioni dei reclami attengono esclusivamente alla sanzione non potendo la Giustizia Sportiva interloquire su circostanze estranee ai profili dedotti in giudizio. Per quanto attiene alla citata ammenda la sanzione era stata irrogata con la seguente motivazione: “Per aver consentito a persona non presente in distinta di accedere al recinto spogliatoi a fine gara. Per avere, tale estraneo, opposto rifiuto nel farsi identificare.” circostanza che non attiene alla mancata richiesta della forza pubblica. Coerentemente la C.D.T., pur comprendendo le ragioni che inducono a trascrivere nell'atto di impugnazione qualsiasi censura la società ritenga di segnalare, deve necessariamente attenersi al tema di giudizio e non può che condividersi integralmente quanto dedotto dal G.S.T. nella sua motivazione. La questione della durata dell'incontro è rimessa integralmente alla valutazione del D.G che, oltre che a governare la gara è addetto a vigilare sulla durata dell'incontro, a stabilire i tempi di sospensione e di eventuale recupero dei minuti neutralizzati. Si tratta dunque di una decisione esclusivamente tecnica sottratta al giudizio della Giustizia sportiva che correttamente è stata inquadrata dal Giudice di prime cure con espresso e corretto riferimento all'art. 29 comma 3. Peraltro nel supplemento espressamente richiesto dalla C.D.T. l'arbitro contesta integralmente tutte le censure ipotizzate e, per quanto oggetto nel giudizio, precisa: “..ho sospeso la gara per 4 minuti poiché un calciatore della società Don Bosco al momento della sua sostituzione, (non come scrive il signor Fabiani per un'espulsione) essendo stato offeso dal pubblico e non solo dal pubblico.[...]... a fine gara ho recuperato i 4 minuti di sospensione della gara più il recupero regolamentare per sostituzioni e infortuni...”. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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