COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica La Frontiera, avverso la squalifica per 4 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Fioravanti Alessandro ( C.U. n. 33 del 29/01/2014).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 13/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica La Frontiera, avverso la squalifica per 4 gare effettive inflitta dal G.S.T. al giocatore Fioravanti Alessandro ( C.U. n. 33 del 29/01/2014). Con rituale e tempestivo gravame l'Associazione Sportiva Dilettantistica La Frontiera adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe con riferimento al comportamento tenuto dal calciatore Fioravanti nel corso dell’incontro casalingo disputato in data 25/01/2014 contro la Società Serre. Nella motivazione riportata nel Comunicato si legge: “Per aver colpito violentemente con un pugno al volto il portiere della squadra avversaria facendolo cadere a terra dolorante” L’impugnante,con un ampio ricorso contesta la sussistenza dell’atteggiamento violento avendo il giocatore, che si trovava con la schiena rivolta al portiere, solo difeso una palla alta, sbracciandosi senza alcuna volontà lesiva; si sarebbe trattato di un semplice fallo di giuoco non connotato da alcuna premeditazione ed il contatto sarebbe stato assolutamente leggero per come descritto dal D.G. considerate le limitatissime conseguenze che hanno consentito all'avversario di concludere regolarmente la gara. Ricordando la tassatività dell'art.18 C.D.S. e citandone lettera f) la difesa insiste per la riduzione della sanzione irrogata. A parere di questa Commissione il reclamo risulta parzialmente fondato. Non esiste alcun dubbio sul fatto che effettivamente il giocatore abbia colpito l'avversario con un pugno e non con il braccio poiché il dato emerge non solo dal rapporto ma anche dal supplemento espressamente richiesto e presente nel fascicolo. Nel rapporto il D.G. precisa di aver espulso il giocatore: “perché durante l'esecuzione di un calcio d'angolo colpiva il volto del portiere della squadra avversaria volontariamente, non con particolare violenza, ma abbastanza da farlo cadere in terra dolorante”. Risulta altrettanto innegabile che il contatto non abbia cagionato all'avversario delle conseguenze che integrano gli elementi aggravanti della fattispecie. L'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” prevede al comma 4 lettera b): “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica [...] per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.” ovvero alla lettera c) “per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)”. Orbene, il D.G. nel supplemento stabilisce che il pugno è stato dato volontariamente e precisa che il medesimo, non dotato di particolare violenza, avrebbe provocato la fuoriuscita di sangue dal labbro; tale descrizione smentisce categoricamente le difese proposte attestando l'assoluta illiceità del gesto, dolosamente effettuato al di fuori delle regole del giuoco. Le inesistenti conseguenze – il calciatore ha ripreso immediatamente a giocare - sottraggono la fattispecie all'ipotesi aggravata di cui alla citata lettera c) dell'art. 19 C.G.S. e consentono una limitata mitigazione della squalifica pari al minimo edittale di tre giornate. P.Q.M. La C.D.T. accoglie il reclamo e riduce la squalifica da quattro a tre giornate disponendo la restituzione della relativa tassa
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