COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 07.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. D. CAMPITELLO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISIUM – CAMPITELLO DISPUTATA AD ASSISI IL 15.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.85 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 17.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CEGLIA PAOLO PER OTTO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 07.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. D. CAMPITELLO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISIUM - CAMPITELLO DISPUTATA AD ASSISI IL 15.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.85 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 17.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CEGLIA PAOLO PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.02.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pol. D. Campitello, chiedendo la riduzione della sanzione. Non era presente il Direttore di gara, il quale pur regolarmente convocato ha giustificato l’assenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame del referto e del reclamo presentato dalla società Campitello, come confermato in sede di audizione da un delegato del Presidente, osserva questa Commissione che il calciatore Ceglia Paolo è sicuramente venuto a contatto con il direttore di gara, nell’ambito di un parapiglia che ha coinvolto più persone, senza però che tale contatto sia stato connotato da violenza alcuna. In tal senso lo stesso referto arbitrale nulla dice. A seguito di quanto sopra precisato, a parere di questa Commissione, al Ceglia può essere ridotta la squalifica irrogatagli dal G.S. a sei giornate effettive di gara ritenendola equa e commisurata alla infrazione dallo stesso commessa. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S al calciatore Ceglia Paolo a sei giornate effettive di gara. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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