COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 07.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD TRASIMENO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA DEL LATTE – TRASIMENO DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 08.12.13, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 11.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SAPORITO MICHELE FINO AL 31/03/2014.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 97 del 07.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD TRASIMENO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
MADONNA DEL LATTE - TRASIMENO DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 08.12.13, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.67 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DATATA 11.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA
L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SAPORITO MICHELE FINO AL 31/03/2014.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.02.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ACD Trasimeno, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel
referto circa il comportamento posto in essere nei suoi confronti dal Presidente della società
odierna reclamante, il quale, sia durante che al termine della gara, offendeva l’arbitro stesso
tentando di aggredirlo e non riuscendo in tale intento solo per effetto dell’intervento di altri
dirigenti.
La sanzione comminata dal G.S. è congrua rispetto ai fatti in contestazione e come tale meritevole
di integrale conferma.
P.Q.M.
RESPINGE IL RECLAMO.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO
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