COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 07.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD GRIFO CANNARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA FERENTILLO – GRIFO CANNARA DISPUTATA A FERENTILLO IL 19.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 22.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GUERRINI GIAN MARCO PER SEI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 97 del 07.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD GRIFO CANNARA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
FERENTILLO – GRIFO CANNARA DISPUTATA A FERENTILLO IL 19.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA
22.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL
CALCIATORE GUERRINI GIAN MARCO PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.02.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ACD Grifo Cannara, chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione delle parti dinanzi a questa Commissione ha permesso di ricostruire quanto accaduto
nel momento in cui il direttore di gara espelleva, per reciproche scorrettezze, il calciatore della
società Grifo Cannara, Guerrini Gian Marco ed il calciatore della società Ferrentillo Scorsolini
Raffaele. In particolare è stato chiarito il comportamento assunto dal calciatore Guerrini che, dopo
essere stato sanzionato, si rivolgeva ad un calciatore avversario con la frase descritta nel referto la
quale, tuttavia, ad avviso di questa Commissione, non integra gli estremi del comportamento
discriminatorio.
Invero, il mero riferimento alla nazionalità del calciatore avversario, non accompagnata da offese,
insulti od altri epiteti denigratori, di per se non può essere considerato comportamento
discriminatorio autonomamente sanzionabile come illecito disciplinare.
Conclusivamente il calciatore Guerrini Gian Marco deve essere sanzionato esclusivamente per le
scorrettezze reciproche poste in essere con l’avversario, e, di conseguenza la squalifica deve
essere contenuta in due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S al calciatore Guerrini Gian Marco
a due giornate effettive di gara.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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