COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 07.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S.SECONDO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISIUM – CAMPITELLO DISPUTATA AD ASSISI IL 19.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 22.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SANTINELLI NAZZARENO PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 97 del 07.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S.SECONDO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
ASSISIUM - CAMPITELLO DISPUTATA AD ASSISI IL 19.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 22.01.2014,
PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE
SANTINELLI NAZZARENO PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.02.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD San Secondo, chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione dell’assistente dell’arbitro i fatti come riportati nel referto appaiono pacifici.
Alla luce di quanto sopra questa Commissione ritiene giusta ed equa la sanzione inflitta dal G.S. al
calciatore Santarelli Nazzareno che pertanto deve essere confermata.
P.Q.M.
RESPINGE IL RECLAMO.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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