LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Giancarlo VARVELLI/S.C.VALLEE D’AOSTEE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Giancarlo VARVELLI/S.C.VALLEE D'AOSTEE Con reclamo trasmesso tramite Racc. A.R. in data 11/6/2013. il sig. Giancarlo VARVELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE D'AOSTE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.6.010,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento di €.1.490,00. La stessa non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. In data 9 ottobre 2013 questa Commissione assumeva la delibera C.U. 90 - prot. 265/CAE 12-13 con la quale, rilevata preliminarmente la mancata allegazione al ricorso della ricevuta di ritorno in originale della Racc. A.R. inviata alla Società S.C.VALLEE D'AOSTE, cosi come previsto dall'art. 25bis comma 4 del Regolamento L.N.D., dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal calciatore. La Società presentava regolare appello alla Commissione Vertenze Economiche, sostenendo che avviso di ricevimento della raccomandata, attestante la regolare ricezione del reclamo da parte della Società, benché regolarmente richiesto, non a mai stato restituito nel luogo di elezione del domicilio e, per tale motivo, non a stato prodotto alla C.A.E. Sostiene altresì il ricorrente che la raccomandata A.R., regolarmente spedita, a stata consegnata al destinatario in data 13/06/2013, come si evince dalla consultazione del sito di Poste Italiane Spa. Ritenuta pertanto la rituale costituzione del contraddittorio, il ricorrente, concludeva per l’annullamento della delibera C.A.E. impugnata. Cappello veniva discusso e deciso dalla C.V.E. nella riunione del 10 dicembre 2013: ritenuta insussistente l’inammissibilità dichiarata dall'organo di prima istanza, anche perche nel frattempo a stato prodotto alla C.V.E. il duplicato della ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata contenente il ricorso trasmesso alla Società, la stessa C.V.E. rimetteva nuovamente la vertenza alla C.A.E. per il riesame del caso. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie il reclamo presentato dal sig. Giancarlo VARVELLI , condannando la Società S.C.VALLEE D'AOSTE al pagamento in favore dello stesso della somma di €.1.490,00. Annulla per effetto, la sentenza pubblicata in data 9 ottobre 2013 sul Comunicato Ufficiale n.90. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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