LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio CUCURNIA/S.P.A.L.2013 S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio CUCURNIA/S.P.A.L.2013 S.r.l. La Commissione Accordi Economici con decisione del 18/12/2013, pubblicata in pari data, accertava il credito di € 2.500,00 del tesserato Fabio Cucurnia nei confronti della Società Spal 2013 s.r.l. per lo svolgimento di attività sportiva nel corso della stagione 2012-2013. Successivamente alla pubblicazione della decisione sopra richiamata, la Lega Italiana Calcio professionistico, a seguito di consultazione dell'Archivio generale Ufficiale del tesseramento della F.I.G.C., appurava che la S.S.D. Real Spal 2013, Società per la quale aveva prestato ('attività il Cucurnia, aveva cessato ogni attività sin dal 7/1172013 ed era stata cancellata dal detto archivio. Si osserva, in primo luogo, che, in conformità alla comunicazione della segreteria della Lega Italiana Calcio Professionistico, dalle risultanze dei dati contenuti nell'archivio costituisce circostanza acquisita agli atti e documentalmente suffragata dai dati ufficiali la cessazione di attività della S.S.D Real Spal 2013, Società che aveva stipulato col calciatore Fabio Cucurrnia (accordo economico sulla base del quale era stato presentato il ricorso deciso dalla C.A.E. Deve, inoltre e, significativamente, evidenziarsi che la Spal 2013 s.r.l., benché ritualmente notiziata della presentazione del ricorso da parte del calciatore e tesserato Cucurnia,- cfr. relata di notifica firmata per ricevuta dalla società, Spal 2013 - non ha ritenuto opportuno di far pervenire alcuna precisazione al riguardo , tanto più doverosa in quanto non può dubitarsi del precipuo interesse di essa società a far risultare la propria estraneità al rapporto economico col Cucurnia Fabio. Discende dalle superiori premesse che deve disporsi la revoca della decisione adotta dalla C.A.E. nella vertenza instaurata tra la S.S.D. Real Spa[ 2013 ed il tesserato Cucurnia Fabio, risultando accertata l'insussistenza di ogni accordo tra il predetto Cucurnia e la Real Spal 2013 s.r.l. P.Q.M. Si dispone la revoca della decisione emessa dalla C.A.E. sul ricorso proposto da Fabio Cucurnia nei confronti della Real Spal 2013 s.r.l. e, per l’ effetto, rigetta il ricorso presentato dal predetto Fabio Cucurnia.Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it