LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia MARCHESETTI/A.C.D.SANT’ANGELO 1907 S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia MARCHESETTI/A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/11/2013 il sig. Mattia MARCHESETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D. SANT'ANGELO 1907 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.250,00 relativa ai mesi di Settembre,Ottobre,Novembre 2012. La Società non faceva pervenire alcuna documentazione a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.SANT'ANGELO 1907 S.r.l.. al pagamento in favore del sig. Mattia MARCHESETTI della somma di €.2.250,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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