LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 19)RICORSO DEL CALCIATORE Rodolfo MORONTI/U.S.D.PRO CAVESE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 19)RICORSO DEL CALCIATORE Rodolfo MORONTI/U.S.D.PRO CAVESE Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/01/2013 il sig. Rodolfo MORONTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.000,00 relativa ai mesi di agosto,settembre,ottobre,novembre e dicembre 2012. A seguito di istruttoria effettuata dalla F.I.G.C.-Procura Federale, nella riunione del 30.01.2014, la Commissione Accordi Economici: - letto il reclamo del calciatore Rodolfo Moronti del 11.01.2013, ricevuto dalla Società il 18.01.2013; - letta la nota prot. N. 2844/CLP del 4/12/2013 a firma del Vice Procuratore Federale; - ritenuta la "istanza di riunione e sospensione dei procedimenti" della Società U. S. D. CAVESE 1919 del 10.04.2013 inviata oltre il termine imposto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. e, dunque, inammissibile; accoglie il reclamo e condanna per l’effetto la Società al pagamento della somma di euro 3.000,00, nei confronti del calciatore Rodolfo MORONTI. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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