LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco Maria PRESAGHI/U.S.D.CAVESE 1919
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
21)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco Maria PRESAGHI/U.S.D.CAVESE 1919
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/01/2013 il sig. Francesco Maria
PRESAGHI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919. un accordo economico prevedente la corresponsione
lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13
Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.500,00 relativa ai mesi di Agosto,Settembre e Ottobre
2012.
A seguito di istruttoria effettuata dalla F.I.G.C.-Procura Federale, nella riunione del
30.01.2014, la Commissione Accordi Economici:
- letto il reclamo del calciatore Francesco Maria Presaghi del 25.10.2012,
ricevuto dalla Società il 28.02.2013;
- letta la memoria difensiva della Società U. S. D. Pro Cavese 1394 del
05.03.2103, in cui si adduce la falsità della firma apposta sull'accordo economico dedotto in giudizio, nonché la sua nullità per mancanza della data di sottoscrizione e per mancanza del nome del legale rappresentante che lo ha sottoscritto, la improcedibilità per omesso invio della "preventiva intima di pagamento" e infine la mancata sottoscrizione del calciatore per accettazione specifica della clausole vessatorie,il che farebbe venire meno la competenza della C.A.E.;
letta la nota prot. N. 2844/CLP del 4/12/2013 a firma del Vice Procuratore
Federale;
ritenuto che la questione della falsità della firma apposta in calce dell'accordo economico dedotto in giudizio, apparentemente e pacificamente riferibile e riferita all'allora Presidente della Società Alessandro Di Marino, non ha avuto
alcun seguito, come dedotto nella citata nota prot. N. 2844/CLP del Vice
Procuratore Federale; ne codesta Commissione ha i poteri istruttori e decisori necessari ed utili per svolgere in merito alcuna verifica funzionale al giudizio, sicché la dedotta falsità deve allo stato ritenersi non provata;
ritenuto altresì che la dedotta mancanza della data sull'accordo economico de quo non appare ragione di nullità, vuoi perche l’ accordo medesimo a stato acquisito agli atti del Dipartimento Interregionale, vuoi perche la corretta prestazione sportiva dal mese di agosto al mese di ottobre del 2012 non a stata contestata dalla Società;
ritenuto inoltre che la preventiva intimazione di pagamento non a motivo di improcedibilità del reclamo;
ritenuto infine che la mancata indicazione del legale rappresentante della Società appare superata dalla circostanza che la firma in calce all'accordo e stata pacificamente riferita, sia pure nella sola apparenza, all'allora Presidente Alessandro Di Marino, laddove a la stessa Società nella propria memoria difensiva ad affermare che l’accordo economico "e pertanto falso per apocrifia della firma del presidente Di Marino",
ritenuta la competenza di codesta Commissione in forza delle norme federali, a cui giuridicamente non osta la mancata "doppia sottoscrizione" del calciatore sull'accordo economico de quo;
accoglie il reclamo e condanna per l’ effetto la Società al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore del Sig. Francesco Maria PRESAGHI.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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