LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BOVE/U.S.CAVESE 1919
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 148 del 17.02.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
22)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BOVE/U.S.CAVESE 1919
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/01/2013 il sig. Francesco BOVE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.200,00, richiedeva la condanna della Società al
pagamento della somma di € 2.300,00 relativa ai mesi di
Agosto,Settembre,Ottobre,Novembre e Dicembre 2012.
A seguito di istruttoria effettuata dalla F.I.G.C.-Procura Federale, nella riunione del
30.01.2014, la Commissione Accordi Economici:
- letto il reclamo del calciatore Francesco Bove, ricevuto dalla Società il
14.02.2013;
- letta la memoria difensiva della Società U. S. D. Pro Cavese 1394 del
27.02.2103, in cui si adduce la falsità della firma apposta sull'accordo economico dedotto in giudizio, nonché la sua nullità per mancanza della data di sottoscrizione e per mancanza del nome del legale rappresentante che lo ha sottoscritto, oltre all'improcedibilità per omesso invio della "preventiva intima di pagamento";
- letta la nota prot. N. 2844/CLP del 4/12/2013 a firma del Vice Procuratore
Federale;
- ritenuto che la questione della falsità della firma apposta in calce dell'accordo
economico dedotto in giudizio, apparentemente e pacificamente riferibile e riferita all'allora Presidente della Società Alessandro Di Marino, non ha avuto
alcun seguito, come dedotto nella citata nota prot. N. 2844/CLP del Vice
Procuratore Federale, ne codesta Commissione ha i poteri istruttori e decisori necessari ed utili per svolgere in merito alcuna verifica funzionale al giudizio, sicché la dedotta falsità deve allo stato ritenersi non provata;
- ritenuto altresì che la dedotta mancanza della data sull'accordo economico de
quo non appare ragione di nullità, vuoi perche l’accordo medesimo a stato acquisito agli atti del Dipartimento Interregionale, vuoi perche la corretta prestazione sportiva dal 01.08.2012 al 17.12.2012 non a stata contestata dalla Società;
- ritenuto inoltre che la preventiva intimazione di pagamento non a motivo di
improcedibilità del reclamo;
- ritenuto infine che la mancata indicazione del legale rappresentante della
Società appare superata dalla circostanza che la firma in calce all'accordo e stata pacificamente riferita, sia pure nella sola apparenza, all'allora Presidente Alessandro Di Marino, laddove a la stessa Società nella propria memoria difensiva ad affermare che l’ accordo economico "e pertanto falso per apocrifia della firma del presidente Di Marino",
accoglie il reclamo e condanna per l’effetto la Società al pagamento della somma di euro 2.300,00 in favore del Sig. Francesco BOVE. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre
30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.