F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO ALL’11.2.2014 INFLITTA AL SIG. GERMANO GIUSEPPE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI, BARLETTA/LECCE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 59 del 28.1.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO ALL’11.2.2014 INFLITTA AL SIG. GERMANO GIUSEPPE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI, BARLETTA/LECCE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 59 del 28.1.2014)
L'arbitro della gara Barletta/Lecce, disputata il 25.1.2014 e valevole per il Campionato Allievi Nazionali, riferiva nel suo rapporto di avere, al 36' del 2° tempo, espulso il dirigente del Barletta, Germano Giuseppe, reo di aver protestato in maniera eccessiva e vistosa pronunciando altresì espressioni offensive al suo indirizzo, aggiungendo che il medesimo, a fine partita, gli si era avvicinato offendendolo ancora una volta. I fatti su descritti venivano sanzionati dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C., con l'inibizione fino all'11.2.2014 (Com. Uff. n. 59 del 28.1.2014), decisione, questa, che è stata impugnata dalla S.S. Barletta secondo la quale, nel determinare la sanzione, il primo Giudice non avrebbe dovuto considerare l'aggravante della continuazione perchè la frase pronunciata dal Germano contro il direttore di gara - ma chi cazzo ti ha mandato - non avrebbe contenuto offensivo bensì soltanto irrispettoso. L'appello non ha pregio; la quantificazione dell'inibizione, peraltro già del tutto espiata, operata in primo grado, è assolutamente corretta e nulla vale disquisire sul potenziale oltraggioso o irrispettoso del linguaggio usato, dal momento che l'offesa e la mancanza di riguardo, ravvisabile comunque nel secondo degli episodi compresi nella contestazione, son perequati, ai fini sanzionatori, dall'art.19. 4° comma, lett.a) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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