F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. COLASUONNO FABIANA SEGUITO GARA NAPOLI CALCIO FEMMINILE/FIMAUTO VALPOLICELLA DELL’1.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 56 del 3.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. COLASUONNO FABIANA SEGUITO GARA NAPOLI CALCIO FEMMINILE/FIMAUTO VALPOLICELLA DELL’1.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 56 del 3.2.2014) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile, nel Com. Uff. n. 56 del 3 febbraio 2014 in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile di Serie A Girone A Napoli Calcio Femminile/Fimauto Valpolicella svoltasi in data 1 febbraio 2014, comminava, tra l’altro, la squalifica per 3 gare effettive alla calciatrice Colasuonno Fabiana, per essersi questa allontanata dal campo, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, solo perché forzata dalle compagne e rivolgendo all’arbitro frasi offensive. Nel ricorso avverso la suddetta decisione, la Napoli Calcio Femminile lamenta l’eccessività della sanzione, di cui chiede la riduzione asserendo che la Colasuonno, scusatasi con l’arbitro, aveva lasciato pacificamente il campo accompagnata da una compagna. Tanto premesso, la Corte non ritiene che le deduzioni difensive siano in grado di contrastare efficacemente le valutazioni contenute nella chiara esposizione dei referti e del supplemento, in atti, redatti degli arbitri che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S.. Dai referti, infatti, risulta una diversa descrizione dei fatti, conforme a quella descritta dal Giudice Sportivo nel comminare la sanzione. Quanto all’entità della sanzione, la discrezionale valutazione da parte di questo Giudice delle concrete circostanze emergenti dalle vicende in esame conduce a ritenere che la pur censurabile condotta della calciatrice Colasuonno debba essa sanzionata con la comminazione di 2 giornate di gara in luogo delle tre inflitte dal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Napoli Calcio Femminile di Napoli, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Colasuonno Fabiana e 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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