F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 19 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CESCA ALESSANDRO SEGUITO GARA RIMINI/MONZA DEL 2.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 4.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 19 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CESCA ALESSANDRO SEGUITO GARA RIMINI/MONZA DEL 2.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 4.2.2014) La A.C. Rimini Calcio 1912 S.r.l., con atto in data 8 febbraio 2014, spedito il 10 successivo, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Cesca Alessandro in relazione alla gara Rimini Calcio 1912/Monza Brianza 1912 del 2 febbraio 2014, comminata con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, come da Com. Uff. n. 109/DIV del 4 febbraio 2014. La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: “per avere volontariamente colpito con un calcio un avversario disinteressandosi del pallone”. Nel rapporto dell’Arbitro, sig. Mirko Olivieri, – alla voce “calciatore espulsi e motivazione” - si legge che “al 46 s.t. Cesca Alessandro n. 9 perché andando a contrastare in elevazione un avversario si disinteressava del pallone e lo colpiva ad una gamba con la gamba tesa e il piede <>; non causando tuttavia conseguenze”. La società reclamante, con l’atto di gravame, ha dedotto che “la ricostruzione dell'accaduto così come effettuata dal sig. Olivieri evidenzia immediatamente due aspetti che codesta Onorevole Corte dovrebbe tenere in considerazione: a) Non viene riconosciuta e pertanto indicata alcuna condotta violenta o antisportiva da parte del calciatore Alessandro Cesca; b) il gesto descritto evidenzia un tentativo di contrasto in elevazione con intento di colpire l'avversario <> tuttavia senza causare conseguenze”. Il gravame assume, poi, che “è evidente che un intervento, così come descritto dall'arbitro, deve configurarsi come violento essendosi il calciatore disinteressato del pallone con l'unico fine di <> l'avversario in procinto di entrare in possesso della sfera. Al contrario l'Arbitro non referta e configura alcuna condotta violenta o antisportiva. Lo stesso Arbitro sottolinea, addirittura, che nessuna conseguenza ne è scaturita”. La società reclamante ha concluso, affermando che “è semplice dedurre che il Cesca nell'intento di contrastare l'avversario, in elevazione, e pertanto in equilibrio precario, abbia probabilmente commesso un fallo di gioco, spinto dall'enfasi dei minuti finali dell'incontro e, pertanto, tenuto una condotta che non prefigura una sanzione di così vasta portata. La situazione descritta dall'Arbitro non rappresenta altro che il consueto gesto tecnico effettuato dal portiere in fase di uscita o di qualsiasi altro calciatore in fase di elevazione. È lecito pensare che se il calciatore avesse effettivamente compiuto il gesto così come descritto dall'Arbitro nel referto avrebbe certamente causato conseguenze all'avversario e in tal caso il fallo sarebbe rientrato in una fattispecie meritevole di maggiore ed equa sanzione. Ma in questa circostanza l'Arbitro rileva un contrasto, semmai duro, di gioco senza che questo abbia causato alcuna conseguenza. La sanzione della squalifica per due giornate di gara è abnorme rispetto alle reali proporzioni dell'accaduto”. Pertanto la reclamante ha chiesto la riduzione della “sanzione ad una sola giornata di gara. Tassa reclamo da addebitare sul conto campionato”. La Seconda Sezione della Corte di Giustizia Federale, all’udienza del 13 febbraio 2014, udita la relazione del componente all’uopo delegato ed in assenza della società reclamante – che non ha fatto richiesta di essere ascoltata così come dispone l’art. 37, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva – si è, riservata di decidere. Le modalità del fatto contestato al calciatore Alessandro Cesca sono certe, giacché la stessa società reclamante, con l’atto di gravame, non ha smentito l’episodio riferito dall’arbitro e che ha motivato l’espulsione del giocatore, ma ne ha fornito un’interpretazione che dovrebbe escludere “una condotta violenta o antisportiva”, tanto che “lo stesso Arbitro sottolinea, addirittura, che nessuna conseguenza ne è scaturita”. La condotta incriminata, secondo quanto risulta dal rapporto dell’arbitro, avente valore di prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1.C.G.S., è stata certamente tale da configurare – mediante la posizione tesa della gamba e del piede “a martello” – una “vigoria sproporzionata”, causando il pericolo di provocare un infortunio all’avversario. La valutazione circa la qualificazione come violenta della condotta del calciatore ha indotto l’arbitro ad espellere il Cesca ed è condivisa da questa Corte, perché l’avere inteso contrastare “l'avversario, in elevazione, e pertanto in equilibrio precario” con la gamba tesa ed il piede “a martello” è in sé un atto violento, come tale doverosamente sanzionato dall’arbitro e dal Giudice Sportivo, pur se non ha causato alcun danno. E’ ovvio che se ciò fosse accaduto la sanzione sarebbe stata più grave. Il reclamo, quindi, va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Rimini 1912 di Rimini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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