COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEAM 604 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TEAM 604 / NOTARESCO, DISPUTATA IL 5.1.14 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°34 DEL 9.1.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 20/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEAM 604 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TEAM 604 / NOTARESCO, DISPUTATA IL 5.1.14 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°34 DEL 9.1.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Team 604 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendone la revoca, adottato dal G.S. in quanto dirigenti e sostenitori del Team 604 non avrebbero partecipato ad alcuna rissa, ma si sarebbero fatti parte diligente per impedirne l’avverarsi. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che sia i sostenitori che i dirigenti della società appellante hanno effettivamente partecipato alla rissa, anche se, lo stesso direttore di gara non è stato in grado di specificarne i motivi e, cioè, se tale fatto sia avvenuto per rispondere alle provocazioni o per calmare gli animi. Osserva la Commissione che, alla luce del supplemento rimesso dall’arbitro della gara, la sanzione inflitta dal primo giudice debba essere integralmente confermata. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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