COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 64 della Società ASD AMARONI 08 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 6.2.2014 (squalifica del calciatore SESTITO Domenico per SEI gare effettive, squalifica del calciatore RUGGIERO Francesco per CINQUE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n. 64 della Società ASD AMARONI 08
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 6.2.2014 (squalifica del calciatore SESTITO Domenico per SEI gare effettive, squalifica del calciatore RUGGIERO Francesco per CINQUE gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti il reclamo e gli atti ufficiali;
RITENUTO
che dal rapporto dell'arbitro risulta in maniera chiara e inequivoca:
a) che il calciatore Ruggiero Francesco nel corso della gara teneva un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, reiterando offese e minacce anche quando l'arbitro si accingeva a lasciare il campo;
b) che il calciatore Sestito Domenico, a fine gara, teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, mentre deve escludersi il tentativo di aggressione individuato dal primo giudice per l'assenza di atti idonei a diretti in modo non equivoco ad aggredire l'arbitro;
che, pertanto, la sanzione inflitta dal primo giudice a Sestito Domenico deve essere ridotta, mentre appare congrua la sanzione comminata al calciatore Ruggiero Francesco la cui maggiore gravità va commisurata alla ripetizione del comportamento tenuto.
P.Q.M.
riduce la squalifica a carico del calciatore SESTITO Domenico a QUATTRO giornate effettive di gara;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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