COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 20.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 56. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO E206 GRAVIT WALTER LANDI – GARA E206 GRAVIT WALTER LANDI I FRIGENTO DEL 26.01.2014 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 20.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 56. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO E206 GRAVIT WALTER LANDI – GARA E206 GRAVIT WALTER LANDI I FRIGENTO DEL 26.01.2014 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, il reclamo proposto non reca alcun segno identificativo della società reclamante, né logo, né timbro, e, dunque, deve giudicarsi in violazione dell’art. 4, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Esso, invero, prescrive che gli atti ufficiali della società e, dunque, anche i reclami, debbano essere redatti su carta intestata e/o recare, in calce alla stessa, il timbro sociale. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società E206 Gravit Walter Landi; dispone addebitarsi a tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it