COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 20.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 58. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DRAGONEA – GARA DRAGONEA I INTERCAMPANIA DELL’11.12.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 20.02.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 58. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DRAGONEA – GARA DRAGONEA I INTERCAMPANIA DELL’11.12.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte sedute, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Premesso che il direttore di gara, in sede di audizione presso questa Commissione, ha confermato quanto riportato nel referto di gara, questa C.D.T. giudica, al fine dell’equa proporzionalità tra l’effettiva gravità delle infrazioni disciplinari commesse e le conseguenziali sanzioni, di dover ridurre ad euro 200,00 l’ammenda ed al 10.05.2014 la squalifica a carico del calciatore Filosa Salvatore. Quanto alla richiesta di riforma della sanzione di due giornate di gara, inflitte dal G.S.T. a carico del calciatore Benincasa Raffaele, la relativa impugnazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 45, comma a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Dragonea, di ridurre ad euro 200,00 la sanzione pecuniaria a carico della società e al 10.05.2014 la squalifica a carico del calciatore Filosa Salvatore; dichiara inammissibile l’impugnazione della squalifica per due giornate di gara, a carico del calciatore Benincasa Raffaele; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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