COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 20/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 13.01.2014 a carico di: 1. COZZOLINO CIRO, legale rappresentante e il sig. MASSIMO CAPELLINI Direttore Tecnico della soc. USD ALBACREMA per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione alla normativa di cui al CU n. 1 2012/2013 per aver organizzato e fatto svolgere nel mese di giugno 2012 almeno due raduni – provini con la partecipazione di giovani calciatori tesserati per altre società; 2. USD ALBACREMA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascrivibile al proprio Presidente e legale rappresentante e il sig. MASSIMO CAPELLINI Direttore Tecnico; 3. LUCA STRINGHI e ENIS GULISHI tesserati fino al 30.06.2013, per il GSD LUISIANA e attualmente tesserati per la USD ALBACREMA, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell’art. 1 comma 1 CGS, in relazione al punto 3.6 del CU n. 1 2012/2013 per aver partecipato nel mese di giugno 2013 almeno a due provini organizzati dalla USD ALBACREMA benché tesserati per la GSD LUISIANA senza essere muniti del nulla osta rilasciato dalla soc. di appartenenza.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 20/02/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 13.01.2014 a carico di: 1. COZZOLINO CIRO, legale rappresentante e il sig. MASSIMO CAPELLINI Direttore Tecnico della soc. USD ALBACREMA per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell'art. 1 comma 1 CGS, in relazione alla normativa di cui al CU n. 1 2012/2013 per aver organizzato e fatto svolgere nel mese di giugno 2012 almeno due raduni – provini con la partecipazione di giovani calciatori tesserati per altre società; 2. USD ALBACREMA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascrivibile al proprio Presidente e legale rappresentante e il sig. MASSIMO CAPELLINI Direttore Tecnico; 3. LUCA STRINGHI e ENIS GULISHI tesserati fino al 30.06.2013, per il GSD LUISIANA e attualmente tesserati per la USD ALBACREMA, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell'art. 1 comma 1 CGS, in relazione al punto 3.6 del CU n. 1 2012/2013 per aver partecipato nel mese di giugno 2013 almeno a due provini organizzati dalla USD ALBACREMA benché tesserati per la GSD LUISIANA senza essere muniti del nulla osta rilasciato dalla soc. di appartenenza. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentito il COZZOLINO CIRO legale rappresentante e il sig. MASSIMO CAPELLINI Direttore Tecnico della soc. USD ALBACREMA, il sig. LUCA STRINGHI e ENIS GULISHI in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini 1. COZZOLINO CIRO e MASSIMO CAPELLINI due mesi di inibizione. 2. USD ALBACREMA ammenda di euro 200,00. 3. LUCA STRINGHI e ENIS GULISHI una giornata di squalifica. OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento, visto l'art. 23 CGS, APPLICA  COZZOLINO CIRO e MASSIMO CAPELLINI due mesi di inibizione.  USD ALBACREMA ammenda di euro 200,00.  LUCA STRINGHI e ENIS GULISHI una giornata di squalifica. Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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